Il proprietario incolpevole dell’area inquinata non è obbligato alla bonifica

La decisione del Tribunale amministrativo della Lombardia

[5 Giugno 2014]

Non può essere imposto ai privati che non hanno responsabilità diretta dell’origine dell’inquinamento del suolo, il recupero e il  risanamento del sito solo per il fatto che sono proprietari del bene.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia in riferimento ai provvedimenti della provincia e comune di Pavia che ha disposto la decadenza della certificazione di bonifica dell’area “ex Chatillon” e che ha diffidato la società proprietaria a presentare il piano di caratterizzazione.

La provincia e il comune di Pavia infatti imputano una responsabilità al proprietario per l’aggravamento e l’allargamento dello stato di inquinamento dell’area, perché non sono state adottate le misure di monitoraggio e di sicurezza idonee ad arginare il dilagare del fenomeno ed imposte dalla certificazione del 2004 e dal nuovo procedimento di bonifica. Il proprietario avrebbe contribuito alla diffusione della potenziale contaminazione delle acque di falda e del permanere dello stato di potenziale contaminazione del sito.

Ma la società, così come la precedente proprietaria, non ha esercitato sul sito alcuna attività produttiva.  E comunque l’amministrazione non ha dimostrato come la condotta omissiva della società avrebbe contribuito ad aggravare le criticità dell’inquinamento. L’unica certezza sembra essere quella che la società ha acquistato nel 1996 un sito sul quale erano in atto opere di bonifica alle quali si era impegnato il precedente proprietario.

E’ il Codice ambientale (al Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006) che disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. Il Decreto, infatti, definisce le procedure, i  criteri  e  le  modalità  per  lo  svolgimento  delle operazioni necessarie  per  l’eliminazione  delle  sorgenti   dell’inquinamento e  per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanze inquinanti. Il tutto nel rispetto al principio “chi inquina paga”: un principio che impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.

Secondo tale principio – principio di derivazione europea – l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione d’inquinamento, è a carico unicamente al responsabile dell’inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il proprietario ovvero il gestore dell’area interessata. Tanto che la norma individua, dal punto di vista soggettivo, nella responsabilità dell’autore dell’inquinamento, a titolo di dolo o di colpa, la fonte dell’obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all’eventuale bonifica del sito inquinato.

E comunque, l’ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

Quindi a carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non grava alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area interessata libera da pesi.