Raee, paradosso riciclo rifiuti elettronici: maggiori costi per gestori e cittadini?

[26 Marzo 2014]

La recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che recepisce le novità introdotte dalla Direttiva Europea in materia di rifiuti elettronici, e che ha l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di recupero e riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), faciliterà sicuramente raccolta e recupero degli apparecchi elettronici dismessi, ma di fatto appare un provvedimento che non tiene conto delle esigenze dei Comuni e dei gestori del servizio, favorendo invece produttori e distributori. Si conferma infatti la centralità del CDR (Centro di Raccolta), i cui gestori ne sostengono i costi, ma senza veder riconosciuto il contributo da parte dei produttori. Il modello dei RAEE in questo aspetto di fatto è diverso da quello del CONAI.

Altri articoli della Direttiva approvata dal CdM presentano inoltre alcune anomalie:

Art. 7 comma 2) – “I CDR dovrebbero individuare delle aree per raccogliere RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo”: è impensabile, significherebbe duplicare le aree di raccolta e definire delle procedure di verifica che richiederebbero a loro volta specifiche professionalità, ed inoltre non è prevista una copertura di questi costi ulteriori. E’ inoltre in contrasto con la stessa normativa che autorizza i CDR.

Art. 12 comma 4) – “I gestori dei CDR sono obbligati a gestire separatamente i RAEE danneggiati o cannibalizzati, con costi a carico dei sistemi collettivi, previa sottoscrizione di un accordo specifico”: un’opzione questa che rischia di fare aumentare notevolmente le attività operative ed amministrative rendendo difficile arrivare ad una copertura effettiva dei costi.

 

Art. 12 comma 1 lett. a) – “I conferimenti di RAEE da fuori Comune verso i CDR devono essere oggetto di convenzione tra Comuni coinvolti”: un concetto che viene ribadito senza specificare che si tratta dei conferimenti degli utenti, e quindi rifiuti urbani.

Art. 34) – “I gestori dei CDR devono dichiarare al CDC i quantitativi per raggruppamento in ingresso ed uscita dei RAEE dai CDR e se i dati non vengono forniti è prevista una sanzione amministrativa che, se reiterata, può comportare la revoca delle autorizzazioni”: una norma spesso inapplicabile quando in molte realtà i conferimenti vengono pesati solo in uscita, il MUD viene elaborato e dichiarato per codice CER ed è solo il Comune che cumulativamente dichiara i RAEE per raggruppamento. Inoltre queste informazioni il Centro di Coordinamento le ha già – nel caso, ovvio,  in cui il CDR sia iscritto – per cui si tratta di un ulteriore aggravio di oneri inutili a carico del gestore.

All. VII) – “Gli impianti di trattamento devono predisporre le aree di stoccaggio dei RAEE con le caratteristiche tecniche dettate dal D.Lgs. 36/03 (direttiva discariche)”: questo implica la caratterizzazione del suolo e prevedere le impermeabilizzazioni come se il sito fosse una discarica definitiva per rifiuti pericolosi (es. barriera geologica naturale, distanza dalla falda, monitoraggi periodici ecc.) lo riteniamo assurdo, implicando il rischio di chiusura di impianti ed un aumento spaventoso dei costi di gestione e potrebbe rischiare di rendere il trattamento economicamente non sostenibile.

In conclusione, la Direttiva sui RAEE svantaggia nettamente i gestori: è inaccettabile che per la gestione di una frazione del rifiuto urbano, quali sono i RAEE, si voglia “burocratizzare” ulteriormente la gestione dei CDR, traslandone in ultima analisi il costo sul gestore e quindi sui cittadini.

Alfredo De Girolamo – presidente Confservizi Cispel Toscana per greenreport.it