Riciclaggio sicuro delle navi: ecco il un nuovo regolamento Ue

[18 Dicembre 2013]

Per agevolare e facilitare la rapida ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, l’Ue elabora il regolamento relativo al riciclaggio delle navi. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea – quella del 10 dicembre – il nuovo regolamento modifica quello del 2006 che dà attuazione alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Lo scopo del nuovo regolamento è quello di prevenire, ridurre, minimizzare e nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi. Ed è anche quello di rafforzare la sicurezza, la protezione della salute umana e la tutela dell’ambiente marino dell’Unione durante l’intero ciclo di vita della nave. In particolare cerca di assicurare che i rifiuti pericolosi provenienti da tali operazioni siano soggetti a una gestione compatibile con l’ambiente. Dunque il regolamento stabilisce le norme intese ad assicurare la corretta gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi.

Il regolamento è anche volto a ridurre le disparità tra gli operatori dell’Unione, dei paesi dell’Ocse e dei paesi terzi pertinenti.

L’istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano i requisiti stabiliti contribuisce non solo a raggiungere l’obiettivo ma facilita il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte dello Stato di cui la nave batte bandiera. Gli impianti di riciclaggio quindi dovrebbero soddisfare i requisiti necessari per garantire la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la gestione compatibile con l’ambiente dei rifiuti recuperati da navi riciclate. Per gli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo, i requisiti dovrebbero assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente grosso modo equivalente a quello esistente nell’Unione. Se ciò non accade gli impianti di riciclaggio delle navi che non soddisfano i requisiti minimi non dovrebbero essere inclusi nell’elenco europeo.

Il regolamento si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro e a quelle battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro. Ma non si applica a navi da guerra, navi ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, nel periodo considerato, esclusivamente per servizi statali non commerciali. E neanche si applica a navi di stazza lorda (Gt) inferiore a 500 e a navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.  In generale, alle navi che sono considerate rifiuti e che effettuano movimenti transfrontalieri in vista del loro riciclaggio si applicano la convenzione di Basilea del 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e il regolamento europeo del 2006. Il regolamento dà anche attuazione a un emendamento della convenzione di Basilea adottato nel 1995, non ancora entrato in vigore a livello internazionale, che istituisce un divieto alle esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi che non sono membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Ocse). Tali navi sono in genere classificate come rifiuti pericolosi e ne è vietata l’esportazione dal territorio dell’Unione a fini di riciclaggio verso impianti situati in paesi che non sono membri dell’Ocse.

Però, l’attuale capacità di riciclaggio delle navi nei paesi dell’Ocse – a cui possono legalmente accedere le navi battenti bandiera di uno Stato membro – non è sufficiente. Mentre l’attuale capacità di riciclaggio delle navi sicura e compatibile con l’ambiente in paesi che non sono membri dell’Ocse consente di trattare tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro . Si stima che la loro capacità di riciclaggio dovrebbe ulteriormente aumentare entro il 2015 a seguito delle misure adottate dai paesi per soddisfare i requisiti della convenzione di Hong Kong.

La convenzione di Hong Kong è stata adottata il 15 maggio 2009 – sotto l’egida dell’Organizzazione marittima internazionale – ma entrerà in vigore soltanto ventiquattro mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40% della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti rappresenta almeno il 3% della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati. Tale convenzione copre la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi nell’ottica di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente, senza compromettere la sicurezza e l’efficienza operativa delle navi. Essa concerne inoltre il funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalità sicure e compatibili con l’ambiente e l’istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.