Rifiuti, è legittimo lo statuto tipo per i Consorzi di gestione degli imballaggi

[22 Ottobre 2014]

Il decreto ministeriale che prevede lo statuto tipo per i Consorzi di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti è legittimo. Lo afferma il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) – con sentenza 10 ottobre 2014, n. 10263 – che respinge la richiesta del Corepla (il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica) di annullare del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2013 “…..Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi…..”.

Il decreto trova il suo fondamento giuridico nel Codice ambientale (Dlgs 152/2006 così come modificato dal Dlgs 4/2008). Il Codice ambientale prevede che i Consorzi di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti siano retti da uno Statuto conformemente ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, libera concorrenza.

I Consorzi hanno una personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, ma nonostante la loro conformazione privatistica, svolgono funzioni di interesse generale per l’intera collettività ed hanno rilievo pubblicistico nel campo ambientale. Sono parte importante del sistema di gestione degli imballaggi e relativi rifiuti e contribuiscono alla protezione dell’ambiente e alla salute umana.

Infatti “gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della «responsabilità condivisa», che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita”.

La stessa forma consortile è strumentale al perseguimento di finalità d’interesse pubblico. Le ragioni di tale rilevanza pubblicistica sono rintracciabili nella costituzione ex lege dei Consorzi e nell’obbligo dei produttori – che non provvedano secondo le modalità alternative (organizzazione autonoma dei propri rifiuti di imballaggio o attestazione di messa in atto di un sistema di restituzione dei propri imballaggi) – di partecipare ai Consorzi stessi per adempiere le prestazioni e conseguire gli obiettivi di interesse pubblico stabiliti dagli ordinamenti comunitario e nazionale. Ossia ritirare e garantire il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dai comuni, raccogliere gli imballaggi secondari e terziari da utenze produttive private e avviarli al recupero – riciclaggio. Ecco che l’attività dei Consorzi assume pertanto tratti similari a quelli propri dell’erogazione di un servizio pubblico.

Inoltre, analogamente a quanto avviene per i servizi pubblici, i mezzi finanziari per il loro funzionamento provengono in larga parte da risorse degli utenti/operatori/consumatori, mediante l’applicazione di un contributo ambientale (Cac).

Tale contributo pur non avendo carattere tributario entra a far parte integrante del prezzo di vendita dell’imballaggio con una traslazione dei costi a carico del consumatore finale. In altre parole il Cac è posto a carico dell’intera collettività che sostiene gli oneri del sistema. I cittadini al momento dell’acquisto di un bene imballato pagano anche il Cac come componente del prezzo.

Quindi il fatto che le risorse necessarie per l’attività del consorzi di filiera siano garantite da norme di legge per conseguire obiettivi di carattere generale poste a carico dei cittadini costituisce elemento giustificativo dei poteri di vigilanza dell’Amministrazione sui consorzi.

Per questo il legislatore ha limitato l’autonomia statutaria dei consorzi, prescrivendo la conformità degli Statuti a uno schema tipo adottato con decreto interministeriale.