Rifiuti speciali: ecco quando è ammesso il conferimento al servizio pubblico

[6 Novembre 2013]

I rifiuti speciali, provenienti dall’ambito territoriale ottimale, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma solo se esiste un’apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia (Tar) – con sentenza del 29 ottobre 2013, n. 539 – in riferimento alla questione riguardate una società che si occupa dei servizi di raccolta, trattamento, riciclo, smaltimento e recupero di ogni tipo di rifiuto industriale e commerciale. Una società che contesta la delibera del Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento “Assimilazione dei rifiuti speciali nel quadro della gestione integrata dei rifiuti urbani”. Perché, comunque non sarebbe possibile alcuna deliberazione in tema di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani visto che non sarebbe stato adottato il regolamento previsto dal legislatore nazionale (articolo 198 Dlgs 152/2006). Perché la delibera inciderebbe in termini generali sulla organizzazione e gestione del servizio di raccolta di rifiuti urbani.

La delibera, infatti, ha ampliato il catalogo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani rispetto a quello previsto dalla precedente deliberazione. Ha previsto che, al fine di favorire la raccolta differenziata di recupero di rifiuti speciali non assimilati, “si intende praticare una riduzione della tariffa applicata dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico favore del produttore che scelga di conferire rifiuti speciali non assimilati al servizio pubblico”. Ha statuito che con la deliberazione di approvazione delle tariffe può essere stabilita da parte del Comune una “quota di retrocessione” a soggetto conferente di una quota del contributo Conai per i rifiuti inviati a riciclo in rapporto all’andamento economico del servizio.

Il legislatore nazionale stabilisce che i Comuni concorrono a disciplinare con appositi regolamenti la gestione dei rifiuti urbani, prevedendo, in particolare, “l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani” e che lo Stato deve determinare i criteri per l’assimilazione anche se non ha ancora emanato il relativo regolamento ministeriale. Pertanto, nelle more della completa attuazione delle disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continua ad applicarsi la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale.

Sempre secondo il legislatore nazionale i produttori di rifiuti speciali, provenienti dall’ambito territoriale ottimale possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico. Quindi, il gestore del servizio pubblico locale, deve assicurare – anche ai fini del rispetto da parte degli enti locali affidanti degli obiettivi di legge di raccolta differenziata –  il recupero e lo smaltimento non soltanto dei rifiuti urbani ed assimilati, ma anche dei rifiuti speciali conferiti da soggetti pubblici e privati al servizio pubblico di raccolta sulla base delle convenzioni e provenienti dall’ambito territoriale unico.