Rimozione dei rifiuti, l’ordinanza deve essere comunicata

[6 Giugno 2014]

L’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti, se non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento,  non è legittima.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna in riferimento all’ordinanza del Dirigente del Comune di Reggio Emilia. Il Comune, infatti, ha ordinato alla società proprietaria di alcuni fabbricati e terreni a Reggio Emilia di provvedere a interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e messa in sicurezza dei fabbricati e terreni. Ma lo ha fatto senza comunicare l’avvio del procedimento. Perché – per il Comune

– la comunicazione non era necessaria trattandosi di ordinanza dettata dall’urgenza dove era senz’altro evidenziata la pericolosità per la salute pubblica.

Però ai procedimenti preordinati all’emanazione dell’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti si deve applicare la disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge sul procedimento amministrativo.

La disciplina sui rifiuti è contenuta nel così detto codice ambientale (Dlgs 152/2006) che prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo. Per cui, chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. L’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito.

Dunque, l’ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo.  Il coinvolgimento a titolo di dolo o colpa deve essere comunque accertato  a seguito di un’adeguata istruttoria e con l’ausilio del privato stesso. Il privato, infatti deve essere chiamato in contraddittorio per fornire elementi utili di valutazione per l’accertamento delle reali responsabilità. Da ciò ne deriva che la comunicazione dell’avvio del procedimento si configura come un adempimento indispensabile al fine della sua effettiva instaurazione.