Rinnovo Aia: il comune limitrofo può partecipare alla conferenza dei servizi solo su invito

[30 Dicembre 2014]

Un comune limitrofo può partecipare alla conferenza decisoria per il rinnovo dell’Autorità integrata ambientale (Aia) al cementificio insediato nel vicino comune solo se invitata. Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia (Tar) – con sentenza di questo mese la n. 648 – in riferimento alla questione sollevata dal Comune di Maniago. Il Comune ha impugnato il provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia sul rinnovo dell’Aia al cementificio installato nel territorio del confinante del Comune di Fanna, a soli 2,5 km. di distanza dal centro abitato di Maniago.

Un provvedimento svoltosi nelle forme della conferenza di servizi alla quale però il Comune di Maniago non è stato invitato a partecipare, nonostante l’Ente avesse chiesto di potervi prendere parte, affinché in quella sede venissero acquisiti e tutelati anche gli interessi della propria comunità locale.

Il provvedimento per il rilascio dell’Aia è disciplinato dal Dlgs 152/2006. Questo indica quali Amministrazioni che devono partecipare: quelle preposte alla tutela ambientale e, nel caso di impianti di competenza regionale (quale quello che ci occupa), le amministrazioni competenti al rilascio di ulteriori titoli abilitativi. In nessuna delle due categorie rientra l’Amministrazione comunale confinante.

Questo non significa che l’Autorità procedente non possa, quando lo ritiene opportuno, invitare altri soggetti pubblici alla conferenza di servizi, ma un conto è avervi diritto a partecipare e a esprimere una volontà provvedimentale e altro è parteciparvi come semplice uditore e su invito. Solamente nel primo caso, infatti, l’omessa partecipazione determina l’illegittimità del provvedimento finale.

Del resto la ratio perseguita dal modulo procedimentale della conferenza di servizi, è quella di una semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento, tramite la concentrazione in un’unica sede delle valutazioni di competenza delle singole Amministrazioni. Tali finalità rischierebbero di risultare frustrate dove si allargasse il campo dei partecipanti anche a soggetti pubblici portatori di interessi non direttamente incisi dal provvedimento finale.

Questo non significa neanche che l’interesse alla salute e alla qualità dell’ambiente degli abitanti del Comune limitrofo non sia meritevole di tutela, ma significa che la tutela degli interessi di quella collettività passa necessariamente attraverso la partecipazione alla conferenza di servizi dell’Ente territoriale di ambito superiore, secondo il criterio della sussidiarietà verticale. Diversamente, del resto, qualunque ulteriore criterio di individuazione delle Amministrazioni comunali da coinvolgere nella fase decisionale, per esempio quelli collocati a 10 – 20 – 100 km. dall’impianto oggetto di autorizzazione integrata ambientale, finirebbe per risultare arbitrario ovvero discriminatorio.

Nemmeno si può ritenere che la partecipazione alla conferenza di servizi del Comune limitrofo risulti legittimata della disciplina comunitaria e internazionale. La convenzione di Ǻrhus e gli atti dell’Unione europea di recepimento e adeguamento della stessa impongono che sia data adeguata pubblicità ai processi decisionali in materia ambientale e che sia consentito a tutti i soggetti, privati o pubblici, collettivi o individuali che siano, di potervi prendere parte. Non specificano tuttavia le modalità nelle quali tali diritti di pubblicità e di partecipazione debbano essere attuate.

Dunque, la partecipazione può essere garantita con la sola facoltà di offrire apporti collaborativi (sotto forma di osservazioni e memorie), e non anche con il diritto di prendere parte alla fase decisoria. Del resto, il Regolamento europeo del 2006 che regola il diritto di partecipazione del pubblico ai procedimenti in materia ambientale dell’Unione, parla di commenti, pareri o quesiti che possono essere proposti dal pubblico e di cui deve tenersi conto in sede di decisione, ma non prevede affatto moduli procedimentali in cui il pubblico partecipa all’assunzione della decisione.