Sindaci e raccolte differenziate, le condizioni per forme di gestione “speciali”

[18 Marzo 2015]

Il sindaco può ordinare di proseguire l’esecuzione del servizio di raccolte differenziate alla ditta affidataria malgrado non si sia tempestivamente attivato per indire la gara per il nuovo affidamento, ma può farlo solo quando la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente (connessa alla gestione dei rifiuti) non è fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, e quando al privato destinatario dell’ordinanza è arrecato il minor sacrificio possibile.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) – con sentenza 5 marzo 2015, n. 770 – in riferimento all’ordinanza con la quale il sindaco del Comune di Sava ha intimato alla società Universal Service snc di proseguire e garantire alle previgenti condizioni, per ulteriori due mesi e l’esecuzione del servizio di raccolte differenziate in svolgimento presso questo Comune.

Secondo il legislatore italiano qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti. Ordinanze che – secondo un orientamento giurisprudenziale – prescindono dall’imputabilità all’Amministrazione o a terzi ovvero da fatti naturali delle cause che hanno generato la situazione di pericolo. In altre parole, di fronte all’urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere.

Il che non significa, però, che al destinatario dell’ordinanza debba discendere dall’ordine – in questo caso di proseguire con il servizio di raccolta dei rifiuti – un grosso sacrificio. L’amministrazione pubblica ha l’obbligo di non imporre, attraverso il ricorso ai poteri extra ordinem, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso. Il provvedimento contingibile ed urgente non può infatti giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall’Amministrazione al privato, in quanto all’obbligo di proseguire nell’espletamento del servizio deve essere connessa la corresponsione di un giusto compenso per il destinatario del provvedimento. L’imposizione di una prestazione a un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato determinerebbe, infatti, un ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata a beneficio della P.a. con violazione dei principi costituzionali.