Sistri, ecco l’ultima circolare del ministero

[4 Novembre 2013]

CIRCOLARE n. 1    per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,  concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della  tracciabilita’ dei rifiuti …” ( Sistri ), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125  (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013)    La presente circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del d.l.  n. 101/2013.

1. Premessa – quadro generale.   

L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come  modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi  1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un  obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)  per i seguenti soggetti:  – “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;  – “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo  professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;  – in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o  ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.  – “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,  smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;

2 – “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;  Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4  dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del  d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio  della Regione Campania”.  L’obbligo di adesione si adempie mediante l’iscrizione al SISTRI e l’utilizzazione  delle relative procedure.

Occorre sottolineare che, rispetto al testo originario del d.l., la legge di conversione n. 125/2013 ha  apportato, in particolare, le seguenti modifiche:  1) ha precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali  sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani;  2) ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;  3) ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia  del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell’art. 188- ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri  operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l’obbligo di iscrizione è stabilito  direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti operatori, è  prevista l’adozione, entro sessanta giorni – cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle  sanzioni SISTRI – di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione).

Inoltre, per l’applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge  di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto ministeriale che dovrà  essere adottato entro la fine del 2013 (su tale aspetto, vedi oltre ed al punto 3).

La norma non contempla l’obbligo di adesione per:  – i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;  – gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti  non pericolosi;  – i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla  Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono  comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta).  Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2  dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n.  101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.    Secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall’articolo 188-ter, comma 3,  del d.lgs. 152/2006, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela  del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di  soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell’ambito degli enti o  imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di  soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà  adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l’ambito dei soggetti obbligati sia certo al  momento di avvio della seconda fase di operatività.

L’operatività del SISTRI è articolata in diverse fasi.  3 La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013, e riguarda:  a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo  professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;  b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o  ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;  c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,  smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;  d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni e le imprese di  trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio  dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali  proroghe di questa seconda fase necessarie per definire le opportune semplificazioni.  Infine, per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi (esclusi i produttori  iniziali di rifiuti urbani, estranei al SISTRI, come si desume dal periodo aggiunto al  comma 2 dell’articolo 11, dalla legge di conversione n. 125/2013), è prevista una fase  di sperimentazione, disciplinata da un decreto interministeriale da adottare entro la  fine del 2013. Detta sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014 (secondo  quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, come modificato in  sede di conversione).

2.Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.    

Nel presente paragrafo si forniscono ulteriori indicazioni sull’ambito soggettivo di  necessaria (obbligatoria) applicazione del SISTRI.  L’articolo 188-ter, così come modificato, dal d.l. n. 101/2013 e dalla legge di  conversione n. 125/2013, limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti  categorie di operatori economici:

a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.  Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività  professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione  normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene  che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali che non sono  organizzati in enti o imprese.  Per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino  soltanto operazioni di stoccaggio (deposito preliminare al punto D 15 dell’Allegato B  e messa in riserva di cui al punto R 13, dell’Allegato C, alla Parte Quarta del d.lgs. n.  152/2006) dei propri rifiuti all’interno del luogo di produzione, l’avvio  dell’operatività rimane fissato, anche con riferimento a dette attività, al 3 marzo 2014.

b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo  professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.  Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi.  Per vettori esteri che operano sul territorio nazionale si intendono, ai sensi dell’art.  11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti  all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.    c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,  smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.  In tal caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a tutti i rifiuti  pericolosi, sia speciali che urbani.  L’espressa inclusione nel SISTRI dei rifiuti urbani pericolosi, entro i limiti indicati, è frutto della  modifica dell’articolo 11 operata dalla legge di conversione n. 125/2013 (sulla base della  formulazione del d.l. n. 101/2013, rimanevano aperte diverse opzioni interpretative).

Può anche sottolinearsi che, nel caso di trasporto navale, armatori e noleggiatori obbligati al SISTRI  che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per i relativi  adempimenti.    d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.  Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed  ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati,  per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività  di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle  modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria  gestori che in quella produttori.  La sottoposizione al SISTRI dei nuovi produttori, non solo qualora producano rifiuti trattando rifiuti  pericolosi, ma anche qualora producano rifiuti pericolosi trattando rifiuti non pericolosi, è stata  chiarita dalla modifica dell’articolo 11 operata in sede di conversione.

3. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.    

Ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi sono previsti due termini  iniziali certi.  E’ previsto altresì un terzo termine, subordinato, tuttavia, ai risultati di una fase  sperimentale.    Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le  seguenti categorie:    a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo  professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno  del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio”  nazionale.  Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che  5 raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta  al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e  imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi.  Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.  Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che  l’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che  “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese  che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte  all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”.

L’articolo 188-ter del  medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le  imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.  Pertanto, i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti  esclusivamente all’interno del territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo di  iscrizione al SISTRI (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario  n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio  nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti  transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo  attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità  previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006.    b) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,  smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.  In questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti  che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi  rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono  rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti.

Si evidenzia che, attraverso tali previsioni, dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in  operatività per tutti i soggetti, diversi dai produttori iniziali, che, nell’ambito della  loro attività, detengono rifiuti speciali pericolosi; ovvero, effettuano operazioni di  commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, anche se esercitano la loro  attività senza avere la detenzione dei rifiuti.    Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per  le seguenti categorie:    – i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.  Si specifica che l’art. 11, comma 3, d.l. n. 101/2013 testualmente si riferisce ai  produttori iniziali di “rifiuti pericolosi” tout court, ma da una lettura sistematica e  coordinata alla luce del comma 1, il riferimento deve intendersi ai soli rifiuti speciali  pericolosi.    – gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti  all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n.  6 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti  all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.    – i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione  Campania.    Infine è prevista una sperimentazione per i seguenti soggetti che operano in  relazione a rifiuti urbani pericolosi:

a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti  urbani pericolosi;

b) gli enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi  all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;

c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,  smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi.  Per tutte tali categorie il Sistri si applica a partire dal momento in cui detti rifiuti  sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di  raggruppamento o stoccaggio.

In dettaglio, l’articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, così come modificato in  sede di conversione, prevede una fase di sperimentazione da disciplinarsi con un  decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni; la sperimentazione  prenderà avvio dal 30 giugno 2014; sulla base della sperimentazione, qualora essa  abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l’applicazione del SISTRI anche  alle suddette attività.  E’ opportuno rimarcare che la sperimentazione ed i suoi effetti non riguardano i  produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali fasi di  raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei  centri di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati.

4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e  obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.  

Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52  (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,  ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del d.l.  1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.  Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del  sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano  volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio  dell’operatività del sistema per la propria categoria.  Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi  che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi  con le modalità appresso precisate:  7 – i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della  “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di  trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le  informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA  MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al  conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA  MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a  conservarla per cinque anni;  – il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a  stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda  SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare  l’assolvimento dell’obbligo;  – in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la  compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore)  è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su  carta dal trasportatore, se disponibili.  I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI  non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto  secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.  Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali,  non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia  previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto  provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria  registrazione cronologica.

5. Regime transitorio e sanzioni.    

In sede di conversione del d.l. n. 101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma  3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti  e delle sanzioni ad essi collegate.  Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013,  nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le  sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli  adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti,  continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli  articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle  modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come  bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività  delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n.  152/2006.  In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli  operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI  8 (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i  registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la  dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al  SISTRI).  E’opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189  del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli  anni 2013 e 2014.  Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014,  tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI  (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è  stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso  di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni  previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del d.l. n.  101/2013). Mentre la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che  effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati  al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori  e trasportatori) verrà dettata da norme successive.

Nel contempo, l’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha parzialmente riformulato alcune  delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini  della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014,  ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo  di moratoria (comportante, come esposto, l’ultrattività delle disposizioni nel  testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI).  In particolare:  – mediante il comma 12-bis (che ha modificato l’articolo 190, commi 1 e 1-bis, del  d.lgs. n. 152/2006): è stato ridefinito l’ambito soggettivo dell’obbligo di tenuta dei  registri di carico e scarico, per tener conto delle modificazioni dell’articolo 188-ter;  sono state apportate semplificazioni per la tenuta dei registri da parte degli  imprenditori agricoli (queste semplificazioni consistono nella possibilità di adempiere  all’obbligo di tenuta dei registri mediante la conservazione del formulario di trasporto  o del documento di conferimento dei rifiuti al circuito di raccolta di cui all’art. 183,  comma 1, lettera pp), del d.lgs. n. 152/2006); è stato precisato il contenuto ed i tempi  massimi delle annotazioni nei registri;  – mediante il comma 12-ter (che ha modificato l’articolo 190, comma 3, del d.lgs. n.  152/2006), è stato precisato l’obbligo di tenuta dei registri per i produttori iniziali di  rifiuti speciali non pericolosi; mediante il comma 12-quater (che ha modificato  l’articolo 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di  compilare i formulari per i raccoglitori e trasportatori.  – mediante il comma 12-quinquies (che ha introdotto il comma 19-bis, all’articolo  212 del d.lgs. n. 152/2006), gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti sono stati  esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali, per il trasporto dei  propri rifiuti ai fini del conferimento nell’ambito del circuito organizzato di raccolta  (di cui alla lettera pp), del comma 1, dell’articolo 183, del d.lgs. n. 152/2006).    9

6. Adesione volontaria al SISTRI.

Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria  al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo  la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione  del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di  appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad  eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi  momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

7. Modifiche e semplificazioni regolamentari.

Modifiche al Manuale Operativo  SISTRI – sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo.    L’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha anche introdotto il comma 4-bis, all’articolo  188-ter, del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale, con decreti del Ministro  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si dovrà procedere  periodicamente a semplificare ed ottimizzare il SISTRI.  Le disposizioni regolamentari (oggi in gran parte contenute nel d.m. n. 52/2011, e  s.m.i.) dovranno dunque essere adeguate per tener conto, oltre che delle modifiche  legislative intervenute, delle predette semplificazioni ed ottimizzazioni, e dovrà  essere aggiornato di conseguenza il Manuale Operativo.  Nelle more, è già stata sospesa l’applicazione del Manuale Operativo SISTRI  relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni  degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla  mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il  SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente  realizzabili.

8. Tavolo tecnico.   

Una sede privilegiata per l’elaborazione e la condivisione delle semplificazioni ed  ottimizzazioni previste dalla normativa è rappresentata dal Tavolo tecnico di  concertazione e monitoraggio del SISTRI, previsto dall’articolo 11, comma 13, del  d.l. n. 101/2013.  Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto ministeriale n. 254 in data 17 settembre  2013.  La sua composizione è già stata integrata, per tener conto delle richieste di  partecipazione sopravvenute.  Le problematiche individuate dal Tavolo tecnico sono, ai fini della auspicata  concertazione delle soluzioni, preventivamente approfondite nel corso di riunioni  aperte alla partecipazione delle associazioni di categoria interessate.  10 Le prime problematiche oggetto di approfondimento riguardano: le modalità  semplificate applicabili alla microraccolta; le modalità operative richieste dalle  caratteristiche del trasporto intermodale; l’interoperabilità tra sistemi gestionali  aziendali e SISTRI; il funzionamento dei dispositivi SISTRI (black box e token USB);  la tracciabilità dei rifiuti all’interno degli impianti di gestione.