Seconda parte dell'articolo dell'avvocato Silvano Di Rosa per greenreport.it

Sistri. Era proprio necessario aggiungere al danno la beffa?

[13 Settembre 2013]

Non vogliamo cambiare mestiere – improvvisandosi giornalisti, oltretutto di seconda mano –, ma un’idea più precisa di che cosa veramente stiamo parlando rispetto al Sistri fa sempre comodo averla… no ? Se non altro, affinché non occorra più – se mai ve ne fosse stato bisogno – dimostrare che non siamo in un paese normale, dovendoci già accontentare di essere considerati abitanti di un territorio spesso additato come ibrido di risonanza fra un Paese dei Balocchi ed un Paese dei Furbetti; ma siamo sulla buona strada per essere considerati veri e propri cittadini di un Paese dei Gonzi.

Quindi, al di là dei distinguo (o delle preferenze fra balocchi, furbetti e gonzi), di “normale” non c’è proprio niente, perché l’italiano medio – in cuor suo – non potrà mai considerare “normale” quanto sopra detto, in quanto è solo perché (notoriamente) ..il giusto ne tocca per il peccatore… che siamo visti come il popolo dei ciclisti che – normalmente – vanno in doppia fila e degli automobilisti che – normalmente – parcheggiano in doppia fila (infischiandosene del Codice della strada), oppure che – normalmente – cercano di non pagare l’assicurazione RCA, così come di coloro che – normalmente – passano avanti quando ci sono le code agli sportelli o di quelli che – normalmente – …inutile continuare una lista nota a tutti, ma che non rappresenta la maggioranza degli italiani. I quali, però, diciamo che sono – siamo ! – così abituati a veder diventare tutto “normale” che – grazie all’assuefazione – è diventato normale anche il danno economico arrecato dal SISTRI alle aziende: prima, durante e – a quanto pare, normalmente – anche poi. Tutto qui!

Di conseguenza, a tutto ciò, in un certo qual modo, c’eravamo già tristemente abituati; ma è proprio questo che fa sorgere spontanea la domanda: «Era proprio necessario che al danno si aggiungesse la beffa ?».

I fatti e le affermazioni di questi ultimi giorni ci fanno propendere per una risposta affermativa; se non altro perché le parole del Ministro Orlando: « Se avessi optato per una nuova sospensione mi sarei preso magari gli applausi ma sono convinto che se non si parte non saremo mai in grado di ottenere l’obiettivo che sta a cuore a tutti, dotare cioè il Paese di un efficace sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti», non possono far capire una cosa diversa.

Vorremmo forse sostenere e far credere agli italiani (che dovrebbero digerire anche

questo) che…per avere un “efficace sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti” sia necessario e sia normale cominciare col dare attuazione proprio a “quel” SISTRI fallimentare di cui sopra, che non ha niente di normale?

Va bene che siamo italiani ma a tutto c’è un limite ! Fosse uno scherzo, sarebbe certamente di cattivo gusto, ma trattandosi di testi aventi forza di legge, già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, siamo più propensi (stavolta) ad escluderlo; residuando solo l’opzione della – per quanto certamente involontaria – beffa, che (dato che ci siamo) vale la pena analizzare fino in fondo, perlomeno per conoscerla bene, dedicando queste ultime righe al “non accoglimento” dell’esito della premenzionata consultazione dello scorso giugno: perché l’articolo 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.», non è niente di più e niente di meno di un rigetto (ergo, di un mancato accoglimento) delle conclusioni prima viste.

E siccome non ci va giù che un rigetto venga anche presentato come un effettivo, concreto ed attuale «obiettivo di razionalizzazione» e «semplificazione», vediamo davvero che cosa, al momento (oggi !), prevede, ci dice o ci racconta tale articolo 11:

al comma 2: recita: «Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il

termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013»;

al comma 6 lettera b): prevede l’abrogazione dell’articolo 1 del D.M. 20 marzo 2013, recante “Termini di riavvio progressivo del SISTRI”;

al comma 10: tratta dei modi per “…assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità…” (rispetto a cosa ? Alla disfunzionalità preesistente ?);

al comma 11: ci rassicura, statuendo che in certi casi sarà anche possibile una sorta di offerta speciale, un … «violi 3 , paghi 1»;

al comma 12: è prevista l’introduzione del nuovo produttore;

al comma 13: si determina l’abrogazione dell’art. 27 del D.M. n° 52/2011, ecc. ecc.

Tale articolo, oggi, non può dirci di più, dal momento in cui il particolare più intrigante – di quella (che oramai ci siamo presi la licenza di chiamare in senso bonario) beffa che, di fatto, si racchiude nel decreto legge “di semplificazione” e “di razionalizzazione” di cui trattasi – è costituito dal fatto che, oltretutto, si tratta di una norma sottoposta ad una sorta di condizione sospensiva, in considerazione del fatto che tutti gli altri commi di tale articolo – a cominciare dal primo, terzo, quarto ed alcuni altri che, per via indiretta, a questi fanno riferimento – continuano a richiamare soggetti o situazioni concernenti gli articoli 188-bis e 188-ter “del” DLgs 152/2006, che invece, oggi, non esistono, in quanto non sono stati ancora introdotti nel D.Lgs. 152/2006 1.

Incredibile !! Anche stavolta – con riguardo all’errata citazione di tali articoli – potremmo esclamare: “…ancora Tu !!!??”. Ma… non avevamo – o meglio, il legislatore del D.Lgs. 205/2010, all’articolo 16, comma 2, non aveva – detto … che l’introduzione dell’articolo 188-bis e dell’articolo 188-ter nel D.Lgs. 152/2006 (prevista dal comma 1 di tale articolo 16) si sarebbe verificata solo con l’operatività del SISTRI ??

Se così è – perché così è !! –, a quanto pare, solo dal 1° ottobre 2013 (per alcuni) o a partire dal 3 marzo 2014 (per altri), tali articoli andranno ad insediarsi nel testo del D.Lgs. 152/2006 e soltanto da tali date si potranno considerare Con tanto di offerta «violi 3, paghi 1»!!!

operanti quelle sostituzioni e quant’altro previsto da quei commi, del citato articolo 11, che si riferiscono al 188-bis ed al 188-ter (che, al momento, risiedono nel corpo del D.Lgs. 205/2010 e non del D.Lgs. 152/2006): prima di allora no ! E, allora, se è così – perché … è così !!!– per quale ragione, periodicamente e con una metodicità impressionante, si continua a richiamare e modificare un articolo che non c’è ? Non potremmo lasciare a Peter Pan il compito di operare su cose che “…non ci sono ancora…”, relegando al solo mondo dei cartoni animati certe opzioni ? Se non altro, per amore e rispetto del nostro “reale” ordinamento giuridico: che … c’è ! Se solo riuscissimo a non cedere alla forte tentazione di poter stare tranquillamente con la testa fra le nuvole e volessimo “alfieristicamente” avere piena consapevolezza della realtà, riusciremmo a sapere …No ! Evidentemente non solo non sappiamo, ma neppure vogliamo sapere…che cosa ? Se il SISTRI (grazie alla adattabilità degli acronimi) sia davvero un Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, oppure – come predetto – debba considerarsi solo e soltanto un Sistema Incredibile (per) Spendere Tante Risorse Italiane. Non ci interessa neppure sapere se il problema consiste – per davvero – nella adeguatezza o meno – rispetto alla realtà del sistema in questione – delle parole d’esordio del Lucio nazionale; così come non risulta esserci alcuna ferma volontà di sapere, con esattezza, “quanta” sia l’indubbia “incongruenza” esistente fra le conclusioni presentate dall’Edo nazionale (il 20 giugno 2013) ed il decreto legge del 31 agosto, tanto da volerlo qualificare come “attuale” strumento “di semplificazione” (corredato da offerte speciali), ma, di fatto, contraddistinto da una efficacia concretamente procrastinata al 1° ottobre 2013 (o dopo); sempre che, anche allora, si possa per davvero parlare di “semplificazione”. Questo per quanto concerne ciò che non si vuol sapere.

Quello che, viceversa, certamente sappiamo, è che, nel nostro – tanto Bello quanto strano – Paese, evidentemente, è normale dire un Sì dopo aver speso energie per acquisire un NO, è normale creare problemi con dei segreti che avrebbero avuto il compito di evitarli, è normale avere il coraggio di confidare nella collaborazione di coloro che sono stati sentiti ma anche immediatamente disattesi e smentiti, è normale dotarsi di un efficace sistema utile a perseguire un obiettivo di razionalizzazione cominciando con l’attuarne uno (di sistemi) dalla comprovata inefficienza manifestamente dimostrata da reiterate esperienze fallimentari, è normale statuire di voler garantire la funzionalità di un sistema assicurando che non vi sia soluzione di continuità con quello precedente che mai ha funzionato, è normale dire di non voler gravare gravando…evidentemente, siamo fatti così ! Quindi non resta altro da fare che chiedere al Caro Lucio di aiutarci. Forse lui, che già nel 1972 normalmente cantava: … « Confusione, confusione, mi dispiace se sei figlia della solita illusione e se fai confusione, confusione tu vorresti imbalsamare anche l’ultima e più piccola emozione», probabilmente potrebbe fare qualcosa, dato che noi – forse non comprendendo a fondo (neppure adesso) il significato della Sua canzone, Lo abbiamo ascoltato e – di confusione ne abbiamo fatta così tanta che il problema più grosso è …il non riuscire più a smettere. Repetita iuvant

Fine

Silvano Di Rosa, Consulente legale ambientale Avvocato in Empoli (FI) Membro dell’Associazione Giuristi Ambientali – Roma già Docente Master di II livello in Diritto dell’Ambiente Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza