Sostanze pericolose nelle Aee, la Commissione propone la modifica della disciplina

[30 Gennaio 2017]

La Commissione Ue propone di modificare l’ambito di applicazione la disciplina europea sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) potrebbe essere rivista.

La direttiva del 2011 (la numero 65,  RoHS 2) stabilisce le norme sulle restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle Aee. Le disposizioni si applicano a tutte le Aee immesse sul mercato dell’Ue a prescindere che siano prodotte nell’Unione o in paesi terzi. E riguardano principalmente i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i clienti che acquistano Aee.

La direttiva RoHS 2 affronta la prevenzione dei rifiuti comprendendo misure volte a ridurre il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Promuove il riutilizzo dei prodotti e il riciclaggio dei materiali usati, sostenendo così l’economia circolare.

La direttiva RoHS 2 è necessaria per evitare gli ostacoli agli scambi e la distorsione della concorrenza nell’Ue, che potrebbero verificarsi in caso di disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle Aee. Essa contribuisce anche alla protezione della salute umana, a un recupero e a uno smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Nello specifico, la direttiva ha introdotto nuove definizioni e ampliato l’ambito di applicazione per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo. Ha introdotto l’ambito di applicazione aperto attraverso una nuova categoria 11: “Altre Aee non comprese in nessuna delle altre categorie”. Ha reso, dunque le disposizioni applicabile a tutte le Aee (ad eccezione delle apparecchiature che sono esplicitamente escluse), ampliando il concetto di Aee basato su una nuova definizione della dipendenza dall’energia elettrica. Però le disposizioni con ambito di applicazione aperto non sono state valutate nello specifico al momento dell’inserimento nella direttiva RoHS 2.

Ecco dunque che la Commissione ha effettuato una valutazione e ha individuato una serie di questioni relative all’ambito di applicazione che devono essere affrontate per evitare che la normativa abbia effetti indesiderati. La Commissione ha stimato che in mancanza di una proposta dopo il 22 luglio 2019 si verificherebbero una serie di problemi. Problemi che potrebbero avere conseguenze sul mercato dell’Ue, sui fabbricanti e sui cittadini e determinare un impatto economico, ambientale, sociale e culturale negativo.

Si potrebbe presentare il  cosiddetto “arresto forzato” ossia il divieto di operazioni sul mercato secondario (ad esempio rivendita, mercato dell’usato) per le Aee che rientrano nel nuovo ambito di applicazione. Si potrebbe verificare la sospensione della possibilità di utilizzare pezzi di ricambio per riparare un sottoelemento di un’Aee che rientra nel nuovo ambito di applicazione legalmente immessa sul mercato prima di tale data. Potrebbe esservi una disparità di trattamento (che esercita un effetto distorsivo) delle macchine mobili non stradali collegate a cavi rispetto ad altre macchine identiche alimentate da una batteria o da un motore (attualmente escluse dall’ambito di applicazione della direttiva RoHS). E potrebbe esservi un divieto “de facto” dell’immissione di organi a canne sul mercato dell’Ue (perché non conformi alla direttiva RoHS a causa del piombo utilizzato per produrre il suono desiderato).

Dunque, la proposta della Commissione intende ripristinare la piena coerenza della direttiva RoHS 2 con i principi generali della normativa dell’UE sui prodotti. E lo fa affrontando i problemi che non possono essere risolti con la sostituzione di una sostanza o le esenzioni e gli orientamenti, ad esempio per categorie specifiche di prodotti con costanti problemi di conformità o nei casi in cui le disposizioni sull’ambito di applicazione generino distorsioni di mercato. In altre parole affronta le questioni delle operazioni sul mercato secondario per le Aee; i pezzi di ricambio che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva; le macchine mobili non stradali con dispositivo a trazione collegate a cavi; gli organi a canne.

Il ripristino del mercato secondario e l’aumento della disponibilità di pezzi di ricambio una serie di effetti positivi. Portano con se una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi sia per le imprese, comprese le PMI, che per gli enti pubblici. Portano un impatto economico positivo in termini di ulteriori opportunità di mercato date alle industrie di riparazione e ai rivenditori secondari. Portano un impatto sociale positivo, anche per gli ospedali dell’Ue, che consentirebbe di risparmiare circa 170 milioni di € dopo il 2019, grazie al mantenimento della possibilità di rivendere e acquistare dispositivi medici di seconda mano. Portano vantaggi ambientali in termini di riduzione della produzione complessiva di rifiuti; la possibilità di prorogare l’uso di Aee ne rimanderà il fine vita e lo smaltimento, posticipando la generazione di rifiuti pericolosi (Raee). Nella maggior parte dei casi l’impatto ambientale della produzione di pezzi di ricambio aggiuntivi è trascurabile rispetto al vantaggio di mantenere in uso l’intera apparecchiatura. Questa misura impedirà la creazione di oltre 3 000 tonnellate di rifiuti pericolosi all’anno nell’UE e favorirà l’iniziativa sull’economia circolare. Il prolungamento del ciclo di vita delle Aee porterebbe anche a ulteriori risparmi di energia e di materie prime.