Rinnovabili e tutela del paesaggio: importante sentenza del Tar

[25 Luglio 2013]

L’opera finalizzata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di per sé, non esonera dal rispetto degli indirizzi di tutela del paesaggio. E dunque non esonera dal rispetto di una legge o un atto di pianificazione che preclude o limita la realizzazione di tali opere incidenti su aree tutelate sotto il profilo paesaggistico.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) – con sentenza 3 luglio 2013, n. 1082 – in relazione al parere negativo espresso dalla Regione Puglia sulla compatibilità paesaggistica del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da realizzare nel Comune di Grumo Appula.

La Regione ha espresso parere negativo perché la realizzazione si pone in contrasto con le previsioni del Piano urbanistico territoriale per il paesaggio regionale (Putt). In particolare l’opera contrasta con indirizzi di tutela posti ovvero la salvaguardia delle visuali panoramiche. Si tratta, infatti di area “facilmente traguardabile dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dalle viabilità di accesso e di fruizione dello stesso. L’impianto è costituito da circa 1900 inseguitori monoassiali con altezza dei pannelli di 4,80 m. fissati ognuno su tre plinti prefabbricati in calcestruzzo armato. La prevista recinzione di 2,50 m. di altezza con siepe e piantumazione di ulivi non permette la suddetta salvaguardia delle visuali panoramiche”.

L’amministrazione compie, dunque, una ponderazione degli interessi interferenti fondata su una sufficiente ricostruzione e valutazione degli elementi rilevanti (caratteristiche dell’impianto da insediare e dell’area interessata, nonché ragioni ostative al rilascio del parere favorevole, alla stregua di ampie considerazioni sul pregio paesaggistico e ambientale dell’area interessata).

Di per sé, i pannelli fotovoltaici non comportano un degrado dell’ambiente circostante anzi il legislatore incentiva tale utilizzo, ma la valutazione di tale profilo deve essere vincolata alla considerazione delle specificità di quello che si intende realizzare, alla tipologia costruttiva, alle peculiarità della zona, alla diretta influenza dell’intervento sull’attuazione del vincolo paesistico.

Dunque, le valutazioni e le esigenze concernenti il fabbisogno energetico e l’incentivo alla produzione di energie alternative nel rispetto del Protocollo di Kyoto non giustificano comunque la disapplicazione delle leggi e degli atti di pianificazione in base ai quali le aree del territorio nazionale risultano meritevoli di particolare tutela. Perché il fatto che il progetto riguardi opere finalizzate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non esonera, di per sé, dal rispetto degli indirizzi di tutela del paesaggi espressi da una legge o da atto di pianificazione.

Del resto l’intento del legislatore nazionale – afferma anche la Corte Costituzionale – è quello di contemperare le ragioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio, in quanto l’espansione delle fonti di energia rinnovabili, in sé funzionale alla tutela ambientale (relativamente all’inquinamento), potrebbe incidere negativamente sul paesaggio (riguardo al suo valore estetico, storico-culturale ed economico-turistico).