Rifiuti urbani, speciali e assimilati dopo il Dlgs 116/2020: la nuova normativa spiegata

Dal giurista ambientale Bernardino Albertazzi un’analisi approfondita nel volume “La gestione dei rifiuti nell'economia circolare”, edito da Flaccovio

L’individuazione di quelle tipologie di rifiuti che per origine sarebbero speciali, ma che sono invece classificati urbani attraverso il meccanismo dell’assimilazione (previsto dalla legge già a partire dal DPR 915/82) ha costituito una delle questioni mai risolte nell’ambito delle vigenti normative in tema di gestione dei rifiuti.

Infatti il comma 2, lett.b) dell’ art.184 (previgente) elencava tra i rifiuti urbani anche “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) (cioè diversi dai domestici), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)”. La norma richiamata disponeva che: “2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti : ..g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d)”. A sua volta la richiamata norma inseriva tra le “Competenze dello stato: “e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”.

In definitiva la procedura di assimilazione richiedeva che fossero i Regolamenti comunali ad individuare in modo specifico i rifiuti speciali non pericolosi non domestici assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri quali-quantitativi fissati dallo Stato. La carenza del  decreto statale in merito alla determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ha creato gravissimi problemi applicativi alla procedura di assimilazione sopra richiamata.

La nuova definizione di  “rifiuti urbani”

Il comma 8 dell’art. 1 del Dlgs 116/2020 ha modificato l’articolo 183,  definendo:  (lettera: b-ter) “rifiuti urbani”: 1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati  e   da   raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,  vetro,   metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater  prodotti  dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo  spazzamento  delle  strade  e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di  qualunque  natura  o  provenienza,  giacenti sulle strade ed  aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed  aree  private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacualie sulle rive dei corsi d’acqua; 5. i rifiuti della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come foglie, sfalci  d’erba  e  potature  di  alberi,  nonche’  i  rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,  esumazioni  ed estumulazioni, nonche’ gli altri  rifiuti  provenienti  da  attivita’ cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”. Inoltre dispone la lett.b-quinquies) che: “ la definizione  di  rifiuti  urbani  di  cui  alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per  il riutilizzo e il riciclaggio nonche’ delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilita’  in  materia  di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati” e la lett. b-sexies), che : “i  rifiuti  urbani  non  includono  i  rifiuti  della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca,  delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti  di  trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,  i  veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Il significato delle norme di cui alle lett. b-quinquies) e b-sexies) , va ricercato nel consideranda 10 della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/ce relativa ai rifiuti, che dispone:

“(10) Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati.

I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell’alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l’altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere.  Occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.

I rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.

Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01[1] e nel capitolo 20[2], a eccezione dei codici 20 02 02[3], 20 03 04[4] e 20 03 06[5], dell’elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione nella versione in vigore il 4 luglio 2018.

I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell’elenco.

Gli Stati membri possono usare le categorie pertinenti dell’elenco dei rifiuti a fini statistici.

La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati”.

Si confronti inoltre la categoria dei rifiuti urbani oggi vigente con quella indicata nel testo previgente, ai sensi del quale: “Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)”.

Rispetto al testo, sono stati inseriti nell’elenco quelli  di cui al punto 5 “ i rifiuti della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come foglie, sfalci  d’erba  e  potature  di  alberi,  nonché i  rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”, nonché i rifiuti derivanti dalla pulizia dei mercati e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti.

Prima di esaminare la speciale categoria di cui al punto 2 della lett.b-ter dell’art.183 , è opportuno esaminare la classificazione dei rifiuti speciali, come riformulata dal Dlgs 116/2020.

I rifiuti speciali

Ai sensi del comma 3 dell’art.184, come modificato dal Dlgs 116/2020,  sono rifiuti speciali[6]:

  1. a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’  agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi  e  per  gli  effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  2. b) i rifiuti  prodotti  dalle  attivita’  di  costruzione  e demolizione, nonche’ i rifiuti che derivano dalle attivita’ di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis[7];
  3. c) i  rifiuti   prodotti   nell’ambito   delle   lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2[8];
  4. d) i rifiuti   prodotti   nell’ambito   delle   lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  5. e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  6. f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
  7. g) i  rifiuti  derivanti  dall’attivita’ di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonche’ i rifiuti da abbattimento di fumi,  dalle  fosse  settiche  e dalle reti fognarie;
  8. h) i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie se diversi  da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  9. i) i veicoli fuori uso[9].

La norma in esame definisce dunque molte tipologie di rifiuti speciali, per sottrazione, cioè affermando che sono speciali “se diversi dagli urbani”, e dunque consentendo al produttore la possibilità di dimostrare che sono “urbani”. Tale modalità definitoria è utilizzata per le tipologie di cui alle lettere: c), d), e), f), mentre per  i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie, di cui alla lettera h), viene utilizzata la locuzione “se  diversi  da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”.

Sono invece rifiuti speciali “in ogni caso”, senza possibilità di dimostrare il contrario, le tipologie di cui alle lettere : a), b), g), i).

Da una lettura combinata delle norme che definiscono i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali, sembra discendere l’esistenza di una  categoria di rifiuti che, pur derivando da attività tipicamente non domestiche, quali  le lavorazioni industriali, le lavorazioni artigianali, le attivita’ commerciali, le attivita’ di servizio, possono essere classificati urbani, non attraverso il meccanismo dell’assimilazione di cui al punto 2) del all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (di cui ci  occuperemo oltre), ma “direttamente”, dal produttore, in quanto “non diversi” dagli urbani. Come esempio di tale categoria possiamo pensare ai codici “200108  rifiuti biodegradabili di cucine e  mense aziendali”, ed ai “200301 rifiuti urbani indifferenziati” provenienti da attività industriali.

Tale lettura sembra confermata dall’inserimento, ad opera del Dlgs 116, del disposto di cui all’art.198, del comma 2-bis), ai sensi del quale: “Le utenze non domestiche possono conferire al di  fuori  del  servizio  pubblico  i propri rifiuti urbani,  previa  dimostrazione  di  averli  avviati  al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che  effettua l’attivita’  di  recupero  dei  rifiuti  stessi.  Tali  rifiuti  sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi  di  riciclaggio dei rifiuti urbani”.

La norma fa riferimento non a rifiuti assimilati agli urbani, ma a “propri rifiuti urbani” conferiti da “utenze non domestiche” e sembra dunque confermare l’esistenza della nuova categoria di rifiuti di provenienza non domestica qualificati direttamente come “urbani”.

Ciò significherebbe inoltre che l’elencazione dei rifiuti urbani, che è sempre stata considerata “tassativa”, anche dalla giurisprudenza, dovrebbe essere considerata nel nuovo testo  “non tassativa”. 

I rifiuti speciali assimilati agli urbani

Per quanto riguarda l’individuazione della categoria nota come  “Rifiuti speciali assimilati agli urbani”, si deve rilevare che, come sopra evidenziato, ai sensi del comma  2, punto 2, dell’art.184:

“Sono rifiuti  urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).”, e cioè: “2. i rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater  prodotti  dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies;”. Tale disposizione ha  ad oggetto: a)  i rifiuti  indifferenziati  e  b) da  raccolta  differenziata. La locuzione  “provenienti da altre fonti” assume un significato preciso se letta in combinazione con la categoria di cui al punto 1), che contempla i soli  rifiuti  domestici, e dunque fa riferimento a rifiuti “non domestici”.  Diversamente dalla norma previgente non costituisce esclusione dall’assimilazione la pericolosità del rifiuto.

I rifiuti oggetto della norma in esame devono poi avere delle specifiche caratteristiche merceologiche e cioè essere “simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici”, ma non a tutti i rifiuti domestici, ma solo a quelli : 1) indicati nell’allegato L-quater,  e che 2) siano stati prodotti  dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies.  Dunque sono assimilati agli urbani quelli speciali indicati nell’allegato L-quater  prodotti  dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies. Dispone l’ “Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di  cui  all’articolo  183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)”:

Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita’  agricole  e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.

L’allegato definisce non solo le macrocategorie a cui appartengono i rifiuti, ma indica specificamente i codici EER di tali rifiuti. Tale elencazione deve dunque ritenersi “tassativa” e non meramente esemplificativa. L’inciso finale dichiara che non sono assimilabili “i  rifiuti  derivanti  da  attivita’  agricole  e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile”.

Confrontando l’Allegato con i codici EER dei rifiuti urbani a cui fanno riferimento i “consideranda” della Direttiva 851, si osserva che nell’elencazione nazionale non sono presenti i codici dei rifiuti classificati pericolosi, e neanche quelli definiti come codici “ a specchio”, ad eccezione dei seguenti:

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*,  20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*, 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*, e del codice  080318 “Toner per stampa esauriti   diversi da quelli di cui   alla voce 080317*”, il quale appartenendo alla categoria 08 non è contemplato dalla Direttiva UE.

Dispone poi l’ “Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono  rifiuti  di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)”:  “1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.   2. Cinematografi e teatri.   3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.   4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.   5. Stabilimenti balneari.   6. Esposizioni, autosaloni.   7. Alberghi con ristorante.   8. Alberghi senza ristorante.   9. Case di cura e riposo.   10. Ospedali.   11. Uffici, agenzie, studi professionali.   12. Banche ed istituti di credito.   13.  Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.   14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.   15. Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.   16. Banchi di mercato beni durevoli.   17. Attivita’ artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere, estetista.   18. Attivita’  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico, fabbro, elettricista.   19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.   20. Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.   21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.   22. Mense, birrerie, hamburgerie.   23. Bar, caffe’, pasticceria.   24. Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi, generi alimentari.   25. Plurilicenze alimentari e/o miste.   26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.   27. Ipermercati di generi misti.   28. Banchi di mercato generi alimentari.   29. Discoteche, night club. Rimangono  escluse  le  attivita’  agricole  e  connesse   di   cui all’articolo 2135 del codice civile. Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a cui sono analoghe”. Anche il secondo allegato esclude dall’assimilazione “le  attivita’  agricole  e  connesse   di   cui all’ articolo 2135 del codice civile”, ma fa invece rientrare nell’ “Elenco attivita’ ”  anche le “ Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti” , le quali “si considerano comprese  nel  punto  a cui sono analoghe.”. Tuttavia la norma non specifica quale sia il soggetto che decide quali attività non elencate siano “ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti”.

Risulta  comunque evidente che il meccanismo dell’assimilazione è radicalmente mutato, rispetto alle norme previgenti sul tema (a partire dal DPR 915/82), infatti sono stati soppressi i riferimenti :

  1. sia al decreto di competenza statale, finalizzato a determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) (che è stato abrogato),
  2. sia all’articolo 198 (sulle competenze dei Comuni), dove è stato eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati e dispone ora: “I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani”.

Inoltre al  comma  2 del medesimo articolo 198,  lettera  c)  le  parole  «ed  assimilati»  sono state soppresse e la lettera “g)  l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d). )”  e’ stata soppressa.

Il nuovo meccanismo di assimilazione configura  dunque una “assimilazione ope legis”, cioè effettuata direttamente dalla legge, avente ad oggetto i rifiuti che rispondono alla definizione di cui al comma  2, dell’art.184    e che sono contemplati, contestualmente, nell’ambito degli Allegati L-quater e  L-quinquies.

Norma transitoria sui rifiuti urbani

Il  Dlgs 116 ha introdotto, mediante il comma 5 dell’art.6, una disposizione transitoria relativa alla nuova definizione di “rifiuto urbano” ed alle conseguenze che essa comporta, ad es. in merito alla individuazione dei “rifiuti speciali assimilati agli urbani”. Essa dispone che, al fine di consentire ai soggetti  affidatari  del  servizio  di gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento   operativo   delle attivita’ alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli allegati L-quater e L-quinquies, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. 

Tariffa rifiuti e recupero dei rifiuti assimilati agli urbani

Si deve infine evidenziare che il comma 12 dell’art.3 del  Dlgs 116, ha sostituito il comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3  aprile 2006, n.  152, che disciplina la  Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani .

Il nuovo comma 10 dispone che le  utenze  non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (cioè gli urbani per assimilazione),  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal  soggetto  che  effettua  l’attivita’  di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla  corresponsione  della componente  tariffaria,  rapportata   alla   quantita’   dei   rifiuti conferiti.

Il testo previgente prevedeva invece che alla tariffa fosse applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore avesse dimostrato di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi[1].

Come rilevato, la esclusione prevista vale per i rifiuti urbani “per assimilazione” e non per quelli di origine non domestica che sono classificati “direttamente” come urbani[2].

Le medesime utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani devono scegliere se  servirsi  del gestore del servizio pubblico o di soggetti privati sul libero   mercato, e devono inoltre tenere ferma la propria scelta per almeno cinque anni .

Tuttavia la norma  lascia salva la possibilita’ per il gestore del servizio pubblico, di riprendere l’erogazione  del  servizio  anche  prima  della  scadenza quinquennale, ma solo su richiesta dell’utenza non domestica.

 

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[1] Imballaggi.

[2] “Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da attivita’  commerciali  e  industriali  nonche’  dalle   istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”.

[3] Terra e roccia.

[4] Fanghi delle fosse settiche.

[5] Rifiuti della pulizia delle fognature . 

[6] Lo si confronti con la previgente norma ai sensi della quale: “Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali“, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;”; c)   i rifiuti da lavorazioni industriali, d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;”.

[7] Che disciplina il sottoprodotto.

[8] “2. Sono rifiuti  urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).”.

[9] Categoria non presente nel testo modificato dal Dlgs 205/2010, ma presente nel testo previgente, ed oggi reintrodotta.

[10] Si evidenzia che ha recentemente stabilito giurisprudenza del Consiglio di Stato che, “la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita” (Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 585 del 29 gennaio 2018).

[11] Vedi sopra.