[18/10/2007] Consumo

Online il calendario delle scadenze per la registrazione Reach

BRUXELLES. Dall’Unione europea intanto arriva il calendario per la registrazione dei Reach (Registration, evaluation, autorization of chemicals): l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Eacha) pubblica sul proprio sito il promemoria dei termini entro i quali i fabbricanti ed importatori dovranno registrare le sostanze chimiche in base al nuovo regolamento 1907/2006/Ce e della direttiva 2006/121/Ce.

Le nuove regole stabiliscono infatti un obbligo di registrazione pubblica per la produzione e la commercializzazione di quasi tutte le sostanze chimiche e un obbligo di autorizzazione per la produzione e l’immissione sul mercato di quelle più pericolose per la salute umana e dell’ambiente secondo un preciso calendario: tra il 1° giugno 2008 ed il 1° dicembre 2008 occorre effettuare la “preregistrazione”; entro il 30 novembre 2010 occorre registrare le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo fabbricate o importate in misura uguale o maggiore di una tonnellata annua, le sostanze molto tossiche per ambiente marino ≥ 100 tonnellate annue e le altre sostanze ≥ 1000 tonnellate annue; entro il 31 maggio 2013 occorre registrare le sostanze fabbricate o importate in misura ≥ 100 tonnellate annue; entro il 31 maggio 2018 occorre registrare le sostanze fabbricate o importate in misura ≥ 1 tonnellata annua.

Vero e proprio cuore del regolamento Reach – in vigore dal primo giugno 2007 - è il provvedimento che ridisegna la disciplina e impone a tutti gli operatori del mercato delle sostanze chimiche obblighi di registrazione, autorizzazione e di veicolazione delle informazioni sui rischi nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, eliminando il regime di favore previsto per i prodotti chimici introdotti prima del 1981 e di fatto esonerati da procedure autorizzative.

Il regolamento infatti sottopone a registrazione (o autorizzazione, nei casi di maggior pericolosità) sia le singole sostanze chimiche sia i preparati e gli articoli che le contengono allo scopo di bloccare le cosiddette “sostanze fantasma”, ossia delle sostanze chimiche che, nascoste in un preparato più complesso o veicolate da un prodotto finito, sfuggono al sistema di notifica previsto dalla normativa e circolano all’interno della catena di approvvigionamento.

La direttiva si pone invece come provvedimento satellite del regolamento e introduce modifiche alla precedente direttiva sulla notificazione, la classificazione e l’imballaggio delle sostanze pericolose per renderla compatibile con le novità del regolamento.
E visto che la disciplina si distingue di molto da quella precedente e richiede tempo per l’adattamento concreto sia per gli Stati sia per gli operatori del settore, la Comunità ha deciso di scadenzare i tempi di registrazione.

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