[23/10/2007] Rifiuti

I reati ambientali strumento contro l´inquinamento navale

LIVORNO. La Corte di Giustizia europea ha annullato la decisione quadro (2005/667/Gai) del Consiglio europeo intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi perché le misure non sono adottate sulla base del fondamento del Trattato Cee.
La Corte si è pronunciata oggi sulla questione sollevata dalla Commissione europea fra l’altro già discussa nel 2005, quando la Corte Ue annullò la decisione quadro relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale per vari reati ambientali perché adottate al di fuori dell’ambito normativo comunitario.

La vicenda ha inizio il 12 luglio 2005 quando il Consiglio dell’Ue adotta la decisione quadro 2005/667 a completamento della direttiva 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

La decisione costituisce dunque lo strumento con cui l’Unione europea intende procedere al ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale obbligando questi ultimi a comminare sanzioni penali comuni al fine di lottare contro l’inquinamento provocato dalle navi, in modo intenzionale o per negligenza grave. La decisione quadro prevede quindi l’adozione da parte degli Stati membri di una serie di provvedimenti correlati al diritto penale al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2005/35, ossia garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente nel trasporto marittimo.

In occasione dell’adozione della direttiva e anche della decisione quadro la Commissione si discosta dalla linea del Consiglio: non ritiene che la decisione quadro costituisca lo strumento giuridico appropriato né per imporre agli Stati membri di considerare reato gli scarichi in mare illeciti di sostanze inquinanti, né per prevedere sanzioni di natura penale corrispondenti a livello nazionale. E lo afferma pur essendo favorevole a considerare reato lo scarico di sostanze inquinanti e all’adozione di sanzioni a livello nazionale in caso di violazione della normativa ue. Dunque nella convinzione che la decisione quadro non sia stata adottata su un fondamento normativo appropriato, ma che sia stato violato il diritto comunitario la commissione solleva il ricorso di fronte alla Corte di Giustizia che ne conferma l’opinione.

Se è vero però che – in via di principio – la legislazione penale così come le norme di procedura penale non rientrano nella competenza della Comunità ma in quella di ogni singolo Stato resta non di meno il fatto che il legislatore comunitario possa imporre ai Paesi l’obbligo di introdurre sanzioni per garantire la piena efficacia delle norme che emana in tale ambito. Ne emerge che l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una lotta contro danni ambientali gravi e favorisce il riavvicinamento delle discipline nazionali in ambito comunitario. Perché se anche la comunità non ha il potere di imporle può comunque prevederle come mezzo per raggiungere il suo scopo ossia ridurre gli illeciti per inquinamento in mare provocato da navi e in generale gli illeciti ambientali.

E mentre l’Unione europea si interroga su questi principi l’Italia rimane al palo: le sanzioni nel settore sono per la maggior parte di tipo amministrativo pecuniarie e le poche di tipo penali sono per la maggior parte contravvenzioni e non delitti.

Si parla ancora dell’introduzione nel codice penale dei reati ambientali in generale e contemporaneamente si continua a discutere sulle riforme del testo unico ambientale dopo aver fatto scadere i tempi previsti dalla delega al Governo per le riforme al codice ambientale.

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