[26/11/2007] Comunicati
LIVORNO. La denuncia di inizio attività (Dia) per la lavorazione e il deposito dei materiali edili inerti presentata allo sportello unico delle imprese del comune, non sostituisce la comunicazione alla provincia dell’inizio dell’attività del recupero dei rifiuti: sono riferite ad attività diverse e sono di competenza di organi distinti. Lo afferma il Tar Toscana con sentenza del 6 novembre scorso. Secondo il tribunale Toscano infatti, la Dia presentata dalla Società Immobiliare di Cascina allo sportello unico delle imprese si riferisce esclusivamente all’attività commerciale e non a quella dell’attività di recupero degli inerti. La prima deve essere presentata al Comune mentre la seconda si presenta alla Provincia e ha valenza ambientale.
Con l’istituzione dello sportello unico sono stati ridotti i tempi istruttori necessari al rilascio dei provvedimenti amministrativi. In questo modo infatti un imprenditore che intende realizzare, ristrutturare, ampliare, cessare, riattivare, avviare l’esercizio di una attività produttiva, nonché eseguire opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa artigianale, industriale, commerciale e di servizi, può rivolgersi ad un unico ufficio per ottenere tutti i pareri, i consensi, le autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività. Pareri che non sono solo di competenza del comune, ma anche di altri organi come la regione, la provincia, il comando dei vigili del fuoco, l’azienda Usl, l’Arpat ecc. Non rilascia però le autorizzazioni di tipo ambientale come quella sul recupero dei rifiuti.
Per esercitare attività di recupero è necessario ottenere la relativa autorizzazione e una volta ottenuta è necessario inviare la comunicazione di inizio di attività. L’esercizio delle operazioni di recupero possono essere intraprese infatti (così come definisce il legislatore statale) solo decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
L’attività di recupero è una operazione rientrante nella gestione del rifiuto ed è quindi oggetto della normativa di settore prima Decreto Ronchi ora Testo unico ambientale che prevede appunto, la competenza provinciale alla verifica dell’ammissibilità dell’attività di recupero.
Il tribunale toscano non si ferma qui, ma procede nella sua pronuncia e afferma che il trattamento degli inerti su aree sita in zona vincolata non è libero perché vanno rispettate le prescrizioni urbanistiche. La Società Immobiliare di cascina infatti, esercitava l’attività di estrazione , lavorazione e stoccaggio dei materiali su un terreno di sua proprietà ma, situato in area golenale del fiume Arno classificata come rilevante dal punto di vista ambientale dallo stesso comune. Del resto è la stessa legge regionale 25/98 che impone il rispetto delle prescrizioni urbanistiche e il Comune di Cascina non fa altro che rispettarla.