[14/01/2008] Urbanistica

Ancora su Castelfalfi e sul ruolo del garante

LIVORNO. Nei giorni delle feste di fine anno alcuni articoli sono tornati sulla vicenda Castelfalfi. Evidentemente l´esperienza comunicativa e partecipativa del "dibattito pubblico" in salsa toscana ha un suo valore sperimentale, una rilevanza emblematica. Qui interessa parlare del metodo. Vari interventi infatti lasciano adito a dubbi dato che si concludono con una qualche valutazione sul merito del progetto della multinazionale tedesca. Lo fanno in parte anche Cecchi e Ferruzza che rintracciano nell´esperienza di Castelfalfi elementi positivi per quanto riguarda la procedura, il metodo, la partecipazione attivata, ma poi finiscono per esaltare alcune conclusioni del "garante" che consolidano loro punti di vista o loro valutazioni.

Per questo sembra utile tornare a discutere del garante che nella LRT.1/2005 ha una sua definizione, precisi compiti; dalla definizione "garante della comunicazione" che è altra cosa rispetto alla partecipazione. Se la definizione di "garante" ne fa strutturalmente e naturalmente un soggetto terzo non appare peraltro logico attendersi nel rapporto del garante giudizi di merito sul progetto (anche se espressi per sintesi di posizioni da qualcuno formulate nel corso del dibattito), ma ha senso fissare in un report, direi elencare, le posizioni espresse, dando conto della completezza, correttezza, esaustività del processo partecipativo, che deve consentire a tutti di conoscere stato del territorio, proposte progettuali, quindi di farsi una opinione. Altrimenti, se il garante , seppure per sintesi di posizioni espresse, finisce per configurare il rapporto come una valutazione sul merito del progetto, si ritiene che la terziarietà si esaurisca e, facendo ricorso alla confusione semantica della definizione del garante, finisca per produrre l´esternalizzazione della responsabilità di scelta e di governo che è e deve rimanere di esclusiva competenza delle istituzioni.

In altre parole, se non si vuole lasciare adito a sensazioni errate, cioè che l’istituzione del garante sia succedanea e/o sostitutiva delle istituzioni e delle rappresentanze politiche, incapaci evidentemente di sostenere piani, programmi o progetti assumendosene la relativa responsabilità, per poi ottenere consenso o rischiare cadute dello stesso, non sembra fuori luogo tornare a sollecitare una riflessione sulla figura del garante, magari a partire dal raccordo stabilito con esso nella nuova legge regionale sulla partecipazione. Il garante di Castelfalfi si è inventato il dibattito pubblico, che nella legge non c´è, perciò l´esperienza è benemerita; il garante di Castelfalfi ha però indicato ipotesi di soluzione del progetto, seppure con formula indubbiamente intelligente e forse scaltra, in tal caso può essere contestabile che questa fosse la finalità del suo operato. Allora si torna al punto di partenza, cioè riscrivere un articolo di legge, o chiarire con uno specifico atto, ruolo e funzioni di questo soggetto; ma non mi sottraggo ad un parere personale, se proprio si vuole fare chiarezza, se questo soggetto deve alla fine esprimere un parere seppure riassumendo il dibattito, forse vale la pena anche cambiargli il nome. E sia chiaro, in queste riflessioni, ora come prima, il tema non era schierarsi pro o contro il progetto di Castelfalfi, anche se un parere di merito lo si ha.



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