[04/04/2008] Aria

Anche il Tar della Toscana riconosce l´inquinamento olfattivo

FIRENZE. Dopo la sentenza della Corte di cassazione dello scorso gennaio che riconosceva le “molestie olfattive” su scala industriale come reato di “gettito di cose pericolose”, pure il Tar della Toscana (sentenza n.276/2008) riconosce in qualche modo l’inquinamento olfattivo anche se è una materia controversa. Infatti non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore, ma deve considerarsi una forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e che, pertanto, necessita di regolamentazione come forma di inquinamento atmosferico.

Veniamo ai fatti: una importante industria tessile ha chiesto al Tar della Toscana l’annullamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla provincia di Firenze ai sensi dell’art.269 comma 8 del decreto legislativo n.152/2006, relativamente al suo stabilimento di Calenzano. L’Arpat aveva fornito l’apporto istruttorio alla provincia per il procedimento amministrativo che ha condotto alla autorizzazione, suggerendo però alcune prescrizioni. Tali prescrizioni sono state ritenute illegittime dall’industria ricorrente che ne ha contestato proprio il limite previsto per le emissioni olfattive. Al processo quindi si sono costituite la provincia, il comune di Calenzano e Arpat.

Tutto nasce dalle innumerevoli denuncie (che si sono succedute negli anni) da parte di cittadini abitanti in prossimità della fabbrica e quindi sottoposti a pesanti “disagi” olfattivi. Tali sollecitazioni hanno indotto il Sevizio Subprovinciale Arpat del Mugello-Piana di Sesto a effettuare numerosi sopralluoghi. Successivamente, attraverso alcune applicazioni modellistiche elaborate dalla AF Modellistica Previsionale del Dipartimento Arpat di Firenze, è stato individuato il limite alle emissioni olfattive posto in autorizzazione, considerato legittimo dal Tribunale amministrativo regionale.

Il Tar ha ritenuto insufficienti le tesi dell’azienda che miravano ad inficiare l’approccio scientifico del metodo che aveva condotto all’individuazione del limite stesso. Inoltre tutte le prescrizioni che imponevano delle soglie alle emissioni sono state ritenute scientificamente coerenti e scaturite da una approfondita istruttoria. Al di là della soddisfazione delle amministrazioni coinvolte per il ricorso respinto e alla necessaria sottolineatura dell’operato del Tar, che ha sentito l’opportuna esigenza di tutelare l’ambiente, pare evidente come questa “branca” particolare dell’inquinamento atmosferico necessiti di una normativa dedicata, che definisca limiti di emissione e accerti il più chiaramente possibile le responsabilità, visto il ripetersi di questi casi sul territorio.

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