[15/05/2008] Parchi

Protezione uccelli, la Corte Ue condanna l´Italia

LIVORNO. L’Italia è stata di nuovo condannata dalla Corte di giustizia europea e stavolta per non aver rispettato la normativa comunitaria sulla protezione degli uccelli: a seguito dell’adozione da parte della Regione Liguria di una legge regionale derogatoria rispetto ai limiti imposti dalla direttiva uccelli in riferimento alla caccia, l’Italia è venuta meno agli obblighi imposti dalla disciplina europea sulla protezione dell’avifauna.

Si ripropone dunque l’ennesimo caso della “caccia in deroga” un buco nero nella direttiva uccelli. Ogni anno in molte aree del Paese si abbattono milioni di piccoli uccelli, in particolare passeriformi (passeri, fringuelli, peppole), che scherzo del “destino” la direttiva esclude dalle specie cacciabili dalla porta, ma che fa rientrare dalla finestra attraverso il meccanismo della deroga. E’ l’articolo 9.1. della direttiva uccelli (direttiva 79/409) quello che prevede deroghe per fini ludici o deroghe per piccole quantità oppure per prevenire i danni alla salute, alla sicurezza pubblica e aerea, alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, alla flora e alla fauna.

La direttiva uccelli però ha lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo. Esistono elenchi di specie protette dove il fringuello è menzionato ed elenchi di specie cacciabili dove lo storno non compare. Per il legislatore ligure però il fringuello e lo storno sono cacciabili rispettivamente per un prelievo massimo stagionale pari a 100 unità per cacciatore e a 150 unità sempre per cacciatore.

Ecco dunque che la Commissione nell’aprile del 2006 mette in mora l’Italia e introduce un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia impugnando la legge regionale sul regime di deroghe alla direttiva (l.r. 36/2006). Mentre il presidente della Corte dispone la sospensione dell’applicazione della legge con ordinanza.

E tutto questo perché - secondo la Commissione - la Liguria identifica le specie cacciabili in maniera generale ed astratta, senza limiti di tempo e perché l’elenco delle specie non è sottoposto a revisione annuale obbligatoria. La Commissione sottolinea poi che la legge regionale è all’origine di provvedimenti esecutivi non conformi alla direttiva, quali le delibere della Giunta Regionale ligure.

E fa anche notare che la legge regionale 35/2006, che sostituisce quella del 2001 a decorrere dal 1° novembre 2006, instaura un quadro generale per la concessione di deroghe che appare conforme alla normativa comunitaria, ma che la legge regionale 36/2006, adottata lo stesso giorno, autorizza le deroghe in modo contrario alla direttiva per la stagione venatoria 2006/2007 per quanto riguarda la specie storno.

Dal canto suo però, l’Italia nel controricorso presentato alla Corte, si limita a trasmettere gli argomenti della Regione Liguria riproducendoli testualmente, ma senza farli propri, non chiede il rigetto del ricorso della Commissione e neppure la condanna alle spese. Al contrario, condivide l’analisi della Ue tanto che propone, dinanzi alla Corte costituzionale, un ricorso sulla costituzionalità della legge regionale ma su quella del 2001 sulle stesse basi del ricorso per inadempimento.

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