[19/05/2008] Rifiuti

Dall´Ue meno limiti per classificare un sottoprodotto?

LIVORNO. La riforma apportata al Codice ambientale (avvenuta con il Dlgs 04/08) ha toccato anche la nozioni di sottoprodotto: il legislatore italiano ha riformulato la sua definizioni ma questa potrebbe essere non completamente conforme alla nuova direttiva europea sui rifiuti - che entro il 22 maggio dovrebbe essere approvata definitivamente – perché per riconoscere la qualità di sottoprodotto, non ammette alcun trattamento del residuo, neanche quello della “normale pratica industriale”.

Secondo il legislatore italiano i sottoprodotti sono quei materiali originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione dotati di valore di scambio di mercato, di requisiti merceologici e di qualità ambientale.

In altre parole per essere sottoprodotti e non rifiuti, i materiali non devono essere sottoposti a trattamenti preliminari per essere impiegati nel corso del processo di produzione o di utilizzazione (anch’esso preventivamente individuato e definito) e il loro impiego non deve dar luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati.

Ma il testo della direttiva se non subirà emendamenti, richiede per riconoscere la qualità di sottoprodotto anche che «la sostanza o l’oggetto possono essere utilizzati direttamente senza ulteriore trattamento che non sia la consueta pratica industriale».

Attualmente, nell’attesa di una verifica interpretativa della Corte di giustizia europea al fine di poter comprendere l’estensione operativa del divieto di apportare trattamenti preliminari, potremmo ritenere - così come affermano G. Giacomini e L. Robustelli in un articolo del Sole 24 ora di stamani – che la nozione di pratica industriale (sulla base del requisito indicato dal punto D) dell´articolo 4 della direttiva), «ricomprenda ogni trattamento utile applicabile ai residui, affinché gli stessi possano essere oggetto, quali sottoprodotti, di un utilizzo legale, soddisfacendo i requisiti imposti dall´ordinamento ai fini della protezione della salute e dell´ambiente e non portando impatti complessivi negativi».

Non è da dimenticare poi che l’Ue (a differenza del legislatore italiano) rinvia a un ulteriore intervento legislativo per la definizione dei criteri di ambientali e di qualità dei sottoprodotti. Secondo l’Ue infatti, la Commissione dovrebbe e potrebbe presentare una proposta legislativa finalizzata a specificare i criteri ambientali e di qualità che la sostanza dovrebbe avere per non essere rifiuto.

Comunque sia, a differenza del passato, la nuova e futura direttiva nel proibire solo i trattamenti che esulano dalla normale pratica industriale impone meno limiti alla definizione di sottoprodotto. Il che potrebbe significare meno rifiuti: secondo questa definizione il numero dei residui che escono dalla definizione di rifiuti e entrano (se sono rispettati i criteri imposti) in quella di sottoprodotto potrebbe essere maggiore.

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