[18/06/2008] Rifiuti

Fra coinceneritori e inceneritori c´è di mezzo il recupero di energia

LIVORNO. Un impianto per incenerire rifiuti ma che produce anche energia dalla loro combustione è un inceneritore oppure un impianto di coincenerimento? E se questo impianto per la produzione di energia termoelettrica è costituita da più caldaie, ogni caldaia deve essere considerata come un impianto a sé oppure l’impianto è la somma delle varie caldaie?

E’ sulla base dello scopo principale dell’impianto che si può definirlo come inceneritore o come coinceneritore. E anche se in generale ogni caldaia con relativa attrezzatura è un impianto a se, è possibile considerare come un unico impianto quello costituito da più caldaie connesse fra loro a condizione che non vengano aggirate disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute.

Queste le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue relativa all’interpretazione della direttiva 2007/76/Ce sull’incenerimento dei rifiuti sollevata dalla Corte Suprema svedese.

La differenza fondamentale fra i due tipi di impianti (secondo il disposto comunitario) sta nel fatto che un impianto di coincenerimeto ha come funzione principale quella di produrre energia o materiali a partire dai rifiuti ossia utilizzarli come combustibile “normale o accessorio” oppure sottoporli a un “trattamento termico a fini di smaltimento”. Un impianto di incenerimento invece non assolve necessariamente a questa finalità: è sì destinato al trattamento termico dei rifiuti ma non è detto che recuperi il calore prodotto dalla combustione. Dunque l’elemento di discrimine fondamentale fra le due figure è proprio il recupero di calore e la produzione di energia.

Le due definizione includono il sito e l’insieme dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento, comprese le linee di incenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento dei gas di scarico, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il camino e infine i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento. Non si parla quindi di caldaie al plurale bensì al singolare e ciò depone nel senso che un impianto costa di norma di una caldaia sola. Oltre tutto questa interpretazione è in linea con le disposizioni sul livello di incenerimento (il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti deve essere inferiore al 3% e la perdita per ignizione deve essere inferiore al 5% del peso a secco del materiale) e sui bruciatori di riserva.

Se le caldaie fossero più di una, nulla potrebbe essere stabilito in merito al livello di incenerimento e per quanto riguarda il bruciatore ogni caldaia ha bisogno del proprio.

Ciò vuol dire, in sostanza, che si deve valutare caldaia per caldaia - con relative attrezzature - se essa costituisca un impianto di incenerimento o uno di coincenerimento. Ma in linea di principio è possibile considerare più impianti di coincenerimento come una sola unità ai fini dei valori limite di emissione, poiché (ai sensi dell´allegato II.2) detti valori diventano sempre più severi man mano che le dimensioni dell’impianto aumentano.

Del resto lo scopo principale della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti è quello di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento sull’ambiente, in particolare l’inquinamento dovuto alle emissioni nell’atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Ecco perché il legislatore comunitario detta rigorose condizioni di esercizio, prescrizioni tecniche, e istituisce valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità.

E comunque sia, il legislatore comunitario predilige l’incenerimento con recupero energetico ( vedi altro articolo sulla approcazione della nuova direttiva europea) rispetto alla discarica. Quest´ultima viene considerata come ultima ratio in quanto, oltre a prevedere un rischio per l’ambiente, non presenta alcun vantaggio rispetto alla valorizzazione del rifiuto come risorsa.

Torna all'archivio