[20/06/2008] Comunicati

L´ambiente nel trattato di Lisbona

LIVORNO. Il 13 dicembre 2007 i leader dell’Unione europea hanno firmato il trattato di Lisbona, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale. Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, attualmente in vigore, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato doterà l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini. Questo il riassunto di cosa sia quel trattato di Lisbona che l’Irlanda come noto non ha ratificato (referendum) e sul quale si sta confrontando anche il governo italiano in questi giorni. Tra le 274 pagine del documento ci pare interessante mettere in risalto per conoscenza quali sono quelle che fanno riferimento a questioni ecologiche o ambientali.
La prima riguarda la modifica dell’articolo 2 al punto 3: «L´Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell´Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un´economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell´ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico». Come si vede è la crescita il faro dell’economia del mercato interno e l’ambiente è considerato solo a livello di tutela e salvaguardia.

Nell’Articolo 10 A (Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione) l’azione esterna dell’Ue è più votata allo sviluppo sostenibile come si evince al punto 2 comma d e f: L´Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l´obiettivo primo di eliminare la povertà; f) contribuire all´elaborazione (prima era “messa a punto”) di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell´ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;

Cambia anche l’articolo 174 “Ambiente (Cambiamenti climatici) che viene così modificato: a) al paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell´ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.»; b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono sostituiti da «una procedura di controllo dell´Unione»; c) al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase «..., negoziati e conclusi conformemente all´articolo 300» è soppressa.

L´articolo 175 è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio, deliberando all´unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.»; b) al paragrafo 3, primo comma, i termini «In altri settori ...» sono soppressi e il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Le misure necessarie all´attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.»; c) al paragrafo 4, i termini «... talune misure di carattere comunitario, ...» sono sostituiti da «... talune misure adottate dall´Unione, ...»; d) al paragrafo 5, i termini «il Consiglio stabilisce, nell´atto recante adozione di tale misura, disposizioni» sono sostituiti da «tale misura prevede disposizioni ...».

Per quanto riguarda infine l’energia l’Articolo 176 A viene così modificato: 1. Nel quadro dell´instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell´esigenza di preservare e migliorare l´ambiente, la politica dell´Unione nel settore dell´energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
a) garantire il funzionamento del mercato dell´energia; b) garantire la sicurezza dell´approvvigionamento energetico nell´Unione; c) promuovere il risparmio energetico, l´efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; d) promuovere l´interconnessione delle reti energetiche.

2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l´articolo 175, paragrafo 2, lettera c).

3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all´unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.». C 306/88 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.12.2007

Fatta salva l’impostazione piuttosto avanzata che la Costituzione già aveva sulle tematiche ambientali (si pensi solo al concetto di “chi inquina paga” articolo III-233 punto 2) poche tracce, dunque, di modifiche che riorientino l’economia verso l’ecologica e ancora molta divisione tra settori in particolare quasi nessun incrocio tra cambiamenti climatici ed energia.

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