[11/07/2008] Rumore

Edilizia, in arrivo (forse) nuovi requisiti sull´inquinamento acustico

LIVORNO. Gli operatori del settore edile (forse) dovranno a breve rispettare nuovi “requisiti acustici” sia per i materiali usati sia per la progettazione degli edifici: al ministero delle Infrastrutture si sta valutando l’istituzione di una Commissione per la revisione della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici e, in particolare, delle norme di attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 447/1995). E’ quello che ha affermato il sottosegretario alle Infrastrutture, Mario Mantovani, in risposta all’interrogazione presentata dall’onorevole Tommaso Foti in Commissione Ambiente alla Camera (discussione ormai chiusasi il 2 luglio 2008).

Dal 1997 esistono disposizioni in materia di determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Dpcm del 5 dicembre 1997), ma ancora mancano i criteri generali per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie. Infatti a differenza di altre disposizioni di legge che hanno modificato la normativa tecnica dell’edilizia (ad esempio come quelle relative al contenimento del consumo energetico, quelle sulla sicurezza degli impianti) e che contengono tutti i riferimenti relativi all’ambito di applicazione, competenze, obblighi e sanzioni, per il settore dell’ “acustica” manca il decreto di attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico.

«In buona sostanza – afferma Foti - il rapporto fra le competenze delle pubbliche amministrazioni per l’attuazione della legge quadro nell’ambito dell’attività edilizia, le prescrizioni prestazionali per i componenti e gli elementi edilizi e le metodologie di conseguimento di tali prestazioni da parte del progettista, del produttore di componenti e dell’esecutore dell’opera, non hanno attualmente una concreta definizione».

Con la conseguenza che in tale settore si continua a operare senza le metodologie certe e senza specificazioni di responsabilità tanto che in sede di contenzioso può accadere che debba essere il costruttore a risarcire il danno (ex articolo 1496 Codice Civile). Ne è un esempio la sentenza del tribunale di Torino di un anno fa (n. 2715/07 del 23 aprile 2007) che ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa dell’insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.

Il problema dei suoni elevati è un fatto risaputo fin dall’antichità, quando alcune civiltà allontanavano le professioni particolarmente rumorose dalla città. L’inquinamento acustico infatti, può causare nel tempo problemi psicologici, di pressione e di stress alle persone che ne sono continuamente sottoposte. Magari perché vivono in prossimità di una autostrada, di un aeroporto o magari solo perché l’inquilino del piano di sopra ha l’abitudine di camminare con i tacchi.

Non a caso il bene tutelato dalla legge 447/1995 (la prima legge quadro sull’inquinamento acustico) è principalmente e più direttamente la salute dell’uomo.

Quindi la legge stabilisce il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambito esterno (limiti di immissione e di emissione) e anche le competenze dello Stato in materia. Tali competenze consistono, tra l’altro, nell’emanazione di molteplici decreti attuativi come la determinazione - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici - dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore. Devono anche essere indicati i criteri per la progettazione, per l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture ai fini della tutela dall’inquinamento acustico.

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