[24/07/2008] Energia

Certificazione energetica edifici: ecco la legge della Val d´Aosta

LIVORNO. Le Regioni proseguono nell’attività legislativa in materia di certificazione energetica degli edifici: dopo la pionieristica esperienza della Provincia di Bolzano, seguita dal Piemonte, dal Lombardia, dalla Emilia Romagna, dalla Liguria, dalla Puglia, dalla Basilicata è la volta della Val d’Aosta.

Mentre il Governo presenta l’emendamento che cancella l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita o di locazione degli edifici esistenti, la Regione Val d’Aosta prevede l’attestato di certificazione energetica come obbligatorio e lo fa con la legge “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”.

Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche, requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, requisiti professionali e criteri di accreditamento dei certificatori sono le maggiori novità della legge regionale.

Poi, con una successiva delibera la Regione penserà a individuare i criteri per la determinazione degli indicatori climatici e le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche, differenziate in funzione della destinazione d’uso e della complessità degli edifici. E in seguito determinerà inoltre, il sistema delle classi di prestazione energetica e i relativi limiti, in modo da favorire interventi di riqualificazione per passare ad una classe migliore.

In tanto nella Regione l’attestato di certificazione energetica, predisposto a cura del costruttore, è obbligatorio per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione e nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti può essere dimostrato mediante un’apposita targa posta in luogo visibile al pubblico.

In ogni contratto di compravendita di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. Mentre in ogni contratto di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica può essere messo a disposizione oppure consegnato in copia al locatario. L’attestato di certificazione energetica riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell’edificio unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l’attestato è corredato dei suggerimenti relativi alla tipologia degli interventi ritenuti più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. Ha una validità temporale di dieci anni dalla data di rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto termico.

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