[28/07/2008] Energia

Parco eolico di Scansano, una sentenza che (s)contenta tutti?

LIVORNO. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione del parco eolico di Scansano respingendo gli appelli della Regione Toscana, della Società Parco Eolico Poggio Alti e della Provincia di Grosseto, e confermando la sentenza di primo grado del Tar del 25 giugno 2007. Ma il Consiglio di Stato boccia in buona parte le motivazioni che Jacopo Biondi Santi, imprenditore agricolo e l’associazione Italia Nostra hanno presentato per provare l’illegittimità dell’autorizzazione regionale alla costruzione del parco.

Se da una parte il consiglio di Stato condivide la contestazione (affermata in primo grado dal Tar) sulla metodologia utilizzata per la valutazione di impatto sull’avifauna e sulla pericolosità per i volatili, si discosta e non condivide gli ulteriori motivi di annullamento come la necessità di una procedura di valutazione di impatto ambientale perché la legge non la prevede come obbligatoria per gli impianti eolici e l’altezza massima delle torri perché le norme tecniche d’attuazione del piano regolatore di Scansano non la prescrivono (al contrario le norme tecniche prevedono l’altezza della torre tubolare e la lunghezza di ciascuna torre dall’attacco del motore, misure che sono rispettate).

Il Consiglio non condivide neanche le obiezioni relative all’inquinamento acustico perché la modifica al piano acustico è avvenuta prima della realizzazione del Parco e dopo l’acquisizione degli elementi per valutare l’impatto acustico dell’opera. E né condivide le obiezioni presentate rispetto alla correttezza dell’iter seguito perché tutte le amministrazioni interessate hanno partecipato ai lavori e alla elaborazione delle scelte finali.

La centrale eolica interessa una superficie di circa cinque chilometri quadrati, è costituita da dieci aereogeneratori dell’altezza di circa centodieci metri, nel territorio del Comune di Scansano non lontana però a una zona protetta (a distanza di 1,7 Km). Nell’area circostante del parco eolico sono localizzati tre siti di importanza comunitaria e 4 di importanza regionale per le quali le linee guida per l’impatto ambientale degli impianti eolici prevedono una particolare attenzione alle aree critiche ed in particolare per l’alto valore avifaunistico. Ma il territorio del Comune di Scansano è qualificato come area a potenziale eolico dal piano regionale per l’energia rinnovabile. Il Piano energetico regionale inoltre prevede un aumento del 46% dell’energia prodotta con fonti rinnovabili, di cui l’eolico rappresenta una buona quota. Sono infatti 27,8 i megawatt attualmente prodotti grazie all’energia eolica e la previsione da qui al 2010 è di portare questa quota a 300.

La Regione Toscana ha autorizzato dunque la realizzazione dell’impianto a Scansano senza valutazione d’impatto ambientale (ai sensi dell’art. 11, ottavo comma, della legge ragionale 3 novembre 1998, n. 79) ed il progetto è stato quindi approvato dalla provincia di Grosseto, previa indizione di apposita conferenza di servizi.

Secondo la normativa regionale i progetti riguardanti la realizzazione di impianti eolici non sono necessariamente sottoposti a Via. La legge è coerente con il principio comunitario che manifesta il suo favore per la realizzazione degli impianti di tali fonti rinnovabili ammettendo espressamente che la loro realizzazione possa prescindere dalla Via.

E’ vero anche che la normativa regionale rende obbligatoria la valutazione d’impatto ambientale per gli impianti localizzati ad un chilometro dalle suddette zone, ma ciò non esclude la necessità della Via in ragione alle caratteristiche del sito, anche qualora la distanza sia superiore al chilometro.

E in realtà il dubbio circa l’incidenza dell’ impianto eolico di Scansano sulla zona protetta e sull’avifauna, è stato sollevato: la Giunta Regionale nel 2004 nell’approvare le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale ha riconosciuto che la realizzazione di impianti eolici costituisce un elemento di criticità nella conservazione del sito. Ma alla fine, per Scansano l’amministrazione ha ritenuto sufficiente un monitoraggio successivo alla sua installazione con la riserva di un successivo smantellamento, in caso di esito negativo degli accertamenti. In altri termini, la stessa amministrazione ha riconosciuto il potenziale impatto dell’impianto nei riguardi dell’avifauna, e la necessità dell’adeguato accertamento in concreto di tale incidenza.

Per il Consiglio di Stato è proprio qui che sta la contraddizione (e la motivazione del rigetto dell’appello) o meglio nel “disporre che il suddetto riscontro avvenga ad impianto già costruito”. Ed è proprio su questo punto che conferma la sentenza di primo grado del Tar Toscana.

Comunque sia il monitoraggio successivo alla realizzazione dell’impianto e con impianto in funzionamento (per un tempo di oltre un anno e mezzo) ha dato esito assolutamente negativo per il presunto impatto sull’avifauna. Quindi la sentenza è intervenuta per un vizio di metodo (monitoraggio fatto dopo e non prima) ma non nel merito. Ergo, una volta che l’amministrazione regionale avrà acquisito i risultati del monitoraggio non vi sarà più nessun ostacolo a rilasciare la nuova autorizzazione. Resta da capire se nel frattempo che si svolgerà questo iter, si dovrà provvedere o meno al fermo impianto. Cosa assai diversa dallo smantellamento.

Torna all'archivio