[11/08/2008] Rifiuti

Per stanare gli evasori obbligatorio comunicare anche i dati del servizio di gestione e smaltimento rifiuti

LIVORNO. I dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti relativi agli immobili serviti devono essere comunicati all’Agenzia delle entrare anche dai Consorzi. Perché l’obbligo di comunicare i dati relativi agli utenti del servizio di smaltimento rifiuti è funzionale ad un’efficace azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, riferiti, in particolare, al settore immobiliare. Ma quali dati devono essere trasmessi? Se in presenza della tariffa di igiene ambientale (Tia) che non tiene conto della superficie dell’immobile dell’occupato, devono essere in ogni caso comunicati anche i dati catastali dell’immobile per il quale il servizio è istituito? E se gli utenti non forniscono i dati quali sono le sanzioni?

Queste sono le domande poste da un Consorzio di comuni costituito appositamente per la gestione in forma associata (a livello sovra comunale) dei rifiuti solidi urbani all’Agenzia delle Entrate.
E’ la legge finanziaria del 2007 che ha introdotto l’obbligo per i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di raccogliere e successivamente comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli immobili per i quali il servizio è istituito: un obbligo generale di comunicazione dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio di smaltimento rifiuti è istituito, indipendentemente dal sistema tariffario adottato.

La denominazione, il codice fiscale del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti e dell’occupante-detentore dell’immobile assieme ai relativi dati dell’immobile occupato o detenuto sono le informazioni da comunicare all’Agenzia dell’entrate per via telematica e annualmente.

Le disposizioni della legge finanziaria però, non dettano una disciplina specifica per la raccolta dei dati. L’Agenzia a tale proposito ritiene che l’ente gestore del servizio sia tenuto a trasmettere i dati già in suo possesso (anche attraverso banche dati fornite dai Comuni aderenti alla gestione associata del servizio) o acquisibili dagli utenti del servizio mediante la compilazione e la restituzione di appositi formulari, preventivamente consegnati o inviati ai medesimi dall’ente gestore interessato (ad esempio in occasione della fatturazione, ovvero alla prima comunicazione utile ai fini dell’applicazione della tariffa di igiene ambientale).

Infatti la prima comunicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008 è finalizzata alla costituzione di una base di dati - utili a monitorare l’andamento di determinati fenomeni economici connessi agli immobili - acquisiti a partire dal 1° gennaio 2007 ( che è la data a decorrere dalla quale deve intendersi in vigore l’obbligo).

Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007, aventi invece finalità di aggiornamento, dovranno essere trasmesse solo in caso di variazione dei dati relativi all’utente - beneficiario del servizio di smaltimento rifiuti.
E visto che si parla di un obbligo in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte dell’ente gestore torna applicabile la sanzione amministrativa da 258 a 2.064 euro (prevista dall’articolo 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Ma considerato che la comunicazione riflette i dati ricevuti dagli utenti, la sanzione non potrà applicarsi nei casi in cui il soggetto gestore del servizio non abbia ricevuto tali dati perché, il corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione è impedito dal rifiuto dell’utente. In tali casi però è utile che l’ente gestore faccia apposita segnalazione, all’Agenzia delle entrate, di mancata comunicazione dei dati richiesti per gli opportuni controlli fiscali a carico dell’utente.

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