[13/08/2008] Parchi

Zps e Zpc: sono le province autonome che fissano i principi per la conservazione

LIVORNO. Non spetta allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e Bolzano di conformarsi ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione comunitarie (Zpc) e per quelle di protezione speciale (Zps) istituite dalla Comunità europea (direttiva Habitat e Uccelli). Questo perché le Province autonome hanno potestà legislativa primaria in materia. Lo afferma la Corte Costituzionale con sentenza di questo mese che dà ragione alle Provincia autonoma di Trento e torto allo Stato.

La vicenda ha inizio quando la Provincia autonoma di Trento chiede l’annullamento del decreto ministeriale (delle disposizioni da 1 a 7 degli allegati del decreto 184/07) perché tali disposizioni rappresentano in un certo senso, un invasione della propria sfera legislativa. Il decreto detta una disciplina dettagliata per la conservazione o la gestione delle aree di interesse naturalistico ma in base allo Statuto della provincia autonoma di Trento la materia parchi e zone naturalistiche comprese le misure di conservazione sono di competenza esclusiva delle Province autonome. Di conseguenza non è lo stato che deve imporre l’attuazione della direttiva comunitaria in materia di Zps e Zps: le disposizioni di derivazione comunitaria dovrebbero essere attuate direttamente dalle Province autonome.

La disciplina comunitaria (92/43/Cee e 79/409/CEE) è diretta a costituire la rete ecologica “Natura 2000” ed è relativa alla conservazione degli habitat naturali, semi naturali, della flora, della fauna selvatica. Per fare tutto questo prevede l’individuazione dei siti da considerare come siti di importanza comunitaria (Sic), effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome; la trasmissione di detta individuazione, da parte dello Stato membro, alla Commissione europea; l’approvazione da parte di quest’ultima dell’elenco dei siti; la scelta, sempre da parte della Commissione, di quelli che essa ritiene di importanza naturalistica tale da essere considerati come zone speciali di conservazione (Zsc) o come zone di protezione speciale (Zps). E infine la designazione (equivalente alla tradizionale “istituzione” dei parchi e delle riserve) di detti siti come Zsc o come Zps da parte dello stesso Stato membro, il quale nel frattempo ha dovuto classificare detti siti medesimi in una delle tipologie di aree protette.

In più per le Province di Trento e Bolzano la designazione delle Zsc e delle Zps deve avvenire d’intesa con lo Stato secondo la normativa italiana come quella sulle aree protette. Per tutto questo la Corte Costituzionale ha dichiarato l´illegittimità costituzionale del decreto predetto nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano a rispettare i criteri minimi uniformi definiti dal decreto ministeriale oggetto del presente ricorso.

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