[26/08/2008] Rifiuti

L’Ue modifica secondo il “progresso tecnico e scientifico" concentrazioni e uso metalli pesanti nelle auto

LIVORNO. Nella Comunità europea dal primo luglio 2003, per prevenire la formazione dei rifiuti derivanti dai veicoli ormai fuori uso, esiste una specifica normativa che vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato. Prevede però, che in alcuni casi e nelle condizioni previste per legge i metalli pesanti possano essere utilizzati. Adesso la Commissione adegua le concentrazioni e le condizioni dell’impiego “al progresso tecnico e scientifico”: sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri infatti, l’Ue pubblica la decisione relativa alla modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce.

La direttiva, istituisce una serie di misure non solo per prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli, ma anche per il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti. E tutto questo per cercare di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e per migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli, specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.

Dunque, pronuncia un divieto generale e lo affianca a una deroga: l’Ue (nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE) elenca i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto relativo all’utilizzo dei metalli pesanti e per alcuni indica la durata dell’esenzione (Il che sta a significare che i veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere metalli pesanti nei materiali e nei componenti).

E adesso con il nuovo allegato modifica le scadenze. Per alcuni metalli non proroga la scadenza dell’esenzione perché il progresso tecnico ha consentito di evitare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nelle relative applicazioni. Mentre per altri la mantiene perché l’uso di tali sostanze risulta ancora inevitabile.

La Commissione inoltre, ritocca la direttiva nella parte in cui (sempre nell’allegato II) si occupa dei pezzi di ricambio. L’allegato II infatti prevede nelle note che il divieto di utilizzo dei metalli pesanti non si applichi ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il primo luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente alla stessa data. Tale esenzione fa sì che i veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto possano essere riparati con pezzi di ricambio che soddisfano gli stessi requisiti di qualità e sicurezza delle parti di cui i veicoli erano dotati in origine. Ma quanto disposto dal terzo trattino delle note dell’allegato non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il primo luglio 2003, ma prima della data di scadenza della relativa esenzione. Di conseguenza i pezzi di ricambio per questi veicoli non devono contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.

Ci sono però dei casi in cui è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente.
Ma dato che la sicurezza dei consumatori è un aspetto di fondamentale importanza e il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti costituiscono operazioni a tutto vantaggio dell’ambiente, la Comunità europea reputa che sia conveniente disporre di pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli immessi sul mercato tra il primo luglio 2003 e la data di scadenza di una determinata esenzione.

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