[28/08/2008] Rifiuti

Muretti di confine e rimozione dei rifiuti, una sentenza del Tar

LIVORNO. Se il muretto di confine fra due fondi limitrofi viene demolito e se il materiale di risulta viene utilizzato per riempire un fosso di scolo delle acque sottoposto a vincolo idrogeologico il proprietario del terreno confinante deve comunque rimuovere i materiali dal suolo perché rifiuti depositati irregolarmente. Lo ha deciso il Tar Abruzzo con sentenza del mese scorso dando ragione al Comune di Montesilvano e torto al singolo cittadino.

La vicenda ha inizio al tempo in cui il Sindaco ordinò - attraverso ordinanza – la rimozione, il recupero o lo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi entro i trenta giorni successivi al provvedimento. E lo fece a carico del proprietario del fondo limitrofo e non della ditta edile esecutrice dei lavori. Fra l’altro riconosciuta dal Corpo Forestale come l’autrice dell’illecito.

Cosa a detta del ricorrente non corretta anche perché i materiali di risulta sono stati poi utilizzati come riempimento di un fosso scavato dalle acque piovane nello stesso fondo in cui sono stati prodotti.

Ma il Tar non condivide l’opinione del ricorrente sia perché a carico del proprietario esiste un dovere di “controllo” dell’attività nel vicino fondo sia perché i materiali di risulta sono dei rifiuti non utilizzabili in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Dunque secondo il tribunale esiste a carico del proprietario una “culpa in vigilando” visto che la demolizione di un muretto di confine alla sua priorità non è attività che possa passare inosservata.

Comunque a prescindere dalla decisione del tribunale, il proprietario non è il produttore del rifiuto.

Il produttore del rifiuto infatti è “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”. Quindi secondo il legislatore italiano la nozione di produttore di rifiuto è riferita a due categorie di soggetti ossia colui che con la propria attività ha consentito che il rifiuto venisse a esistenza e colui che per esempio ponendo in essere sui rifiuti prodotti da terzi una riduzione volumetrica o un trattamento fisico/chimico/biologico o una miscelazione ne ha mutato la natura.
( es)

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