[12/09/2008] Rifiuti

E in Svezia ci si interroga sulla differenza fra ´inceneritore´ e ´coinceneritore´

LIVORNO. Un impianto per incenerire rifiuti ma che produce anche energia dalla loro combustione è un inceneritore oppure un impianto di coincenerimento? E se questo impianto per la produzione di energia termoelettrica è costituita da più caldaie, ogni caldaia deve essere considerata come un impianto a sé oppure l’impianto è la somma delle varie caldaie?

Queste le domande della Corte Suprema Svedese alle quali ieri la Corte di giustizia europea (dopo il parere dell’avvocato generale della Corte Ue) ha risposto: è sulla base della funzione principale dell’impianto che si può definirlo come inceneritore o coinceneritore. E qualora una centrale termoelettrica comprenda più caldaie, ogni caldaia e anche le attrezzature connesse devono essere considerate come impianto distinto.

Dunque secondo la Corte Ue un impianto deve essere qualificato impianto di incenerimento o impianto di coincenerimento dalle autorità competenti Statali. A queste il compito di individuare la funzione principale “sulla base di una valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento dell’effettuazione della valutazione stessa”. Dovranno tener conto, in particolare, del volume della produzione di energia o di prodotti materiali generati dall’impianto rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti e della stabilità o continuità di tale produzione.

E’ la direttiva sull’incenerimento (la numero 76 del 2000) che fornisce le definizione di “impianto di incenerimento” e di quello di “coincenerimento” che a loro volta si fondano su quella di “impianto” ossia “qualsiasi unità e attrezzatura tecnica” . Dunque le due definizione di inceneritore e coinceneritore non divergono per quanto attiene al complesso degli elementi tecnici che devono essere presi in considerazione ai fini della qualificazione di un impianto di incenerimento.

E’ pacifico che gli impianti di incenerimento e gli impianti di coincenerimento siano soggetti a regole differenti per quanto riguarda le condizioni di esercizio e i valori limite di emissione loro applicabili. In linea generale, gli impianti di coincenerimento sono soggetti a regole meno severe. Ma comunque sia, la differenza fondamentale fra i due tipi di impianti (secondo il disposto comunitario) sta nel fatto che un impianto di coincenerimeto ha come funzione principale quella di produrre energia o materiali a partire dai rifiuti ossia utilizzarli come combustibile “normale o accessorio” oppure sottoporli a un “trattamento termico a fini di smaltimento”. Un impianto di incenerimento invece non assolve necessariamente a questa finalità perché pur essendo destinato al trattamento termico dei rifiuti non è detto che recuperi il calore prodotto dalla combustione. Dunque l’elemento di discrimine fondamentale fra le due figure è proprio il recupero di calore e la produzione di energia.

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