[15/09/2008] Rifiuti

Gare per la gestione dei rifiuti solidi urbani: anche una Snc può partecipare

LIVORNO. Il Comune non può escludere dalla gara pubblica per l’affidamento della gestione dei rifiuti solidi urbani una società in nome collettivo (Snc) perché qualsiasi soggetto costituito anche in forma diversa da quella di società per azioni può partecipare alla gara.

E’ quanto ricorda il Consiglio di Stato – nonostante rigetti il ricorso della società in nome collettivo esclusa dalla gara – che nella sentenza della settimana scorsa (sentenza 4242/2008 dell’8 settembre) ha interpretato le disposizioni nazionali – ossia quella generale sulla gestione dei servizi pubblici e quella specifica contenuta nel Codice ambientale sulla gestione integrata dei rifiuti - in maniera conforme al diritto comunitario e alla luce dell’entrata in vigore delle norme in materia di servizi pubblici (Decreto legge 112/08 recentemente convertito nella legge 133/08 - fra l’altro la stessa legge che rende non più obbligatorio allegare al contratto di vendita o locazione il certificato energetico -).

La Corte europea di giustizia nel 2007 con sentenza ha interpretato le disposizioni europee sugli appalti pubblici di servizi. E ha concluso che limitare e condizionare la partecipazione a una gara pubblica di servizi al requisito della forma di società di capitali contrasta con il diritto comunitario.

Quindi tale principio – valido dal 22 agosto 2008, data di entrata in vigore della nuova legge - è stato tradotto nel nostro ordinamento: “Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.”

La normativa precedente (ossia quella contenuta nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) invece prevedeva proprio il contrario. Dava la possibilità di partecipare alla gara per il servizio della gestione dei rifiuti solo a società di capitali.

Questo articolo dunque è sostituito dal nuovo: “L´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.” Una formula ambigua e per alcuni di dubbia costituzionalità sotto il profilo della certezza del diritto.

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