[13/10/2008] Rifiuti

Spedizione di rottami ferrosi: ecco quando sono rifiuti

LIVORNO. Quando i rottami ferrosi spediti in Italia devono essere considerati rifiuti e quando materie prime seconde? Per fare chiarezza - alla luce della disciplina comunitaria e delle modifiche del testo unico (che prevede una più restrittiva definizione di materie prime secondarie cancellando le “materie seconde ex legge” ossia quelle per attività siderurgiche e metallurgiche) - il ministero dell’ambiente elabora una nuova circolare. Per cui i rottami ferrosi sono rifiuti a meno che non vi sia un accordo fra lo Stato di spedizione e quello di destinazione che non li classifica come tali.

Dopo le indicazioni di settembre le capitanerie di porto (perché competenti in materia di sorveglianza e controllo) dovranno attenersi anche a quelle di questo mese. Nel giro due mesi dunque il Ministero dell’ambiente e del territorio ha emanato due circolari per chiarire quando un rottame ferroso spedito da un altro paese in Italia è rifiuto o materia prima secondaria (e dunque uscire dalla disciplina in materia di rifiuto). E questo perché con la modifica del testo unico ambientale scompare la definizione di materia prima secondaria per attività siderurgica e metallurgica “la cui utilizzazione è certa e non secondaria”. Il che significa che non distingue più i rottami ferrosi con tale denominazione dai rifiuti, ma anzi gli inserisce nella possibile categoria dei rifiuti.

La circolare di questo mese fa seguito dunque alle indicazioni del Dicastero del 9 settembre 2008
che nello specifico, riguardano l’importazione dei rottami a fine di recupero o di smaltimento e l’esportazione a fine di recupero o di smaltimento. In materia di importazione per recupero la circolare del Ministero impone ai soggetti pubblici competenti al controllo di verificare a monte la natura del rottame ferroso ed individuarne la natura pericolosa o meno. Se si tratta di rottame pericoloso l’importazione è concessa solo previa esibizione dei documenti di notifica e movimento previsti dal regolamento comunitario (1013/2006). Invece se il rottame non è pericoloso, deve essere presente un contratto relativo al recupero e la verifica positiva dell’esistenza dell’impianto di destinazione e del vettore autorizzato.

L’importazione può essere concessa solo previa presenza dell’autorizzazione preventiva scritta, corredata dai documenti di notifica e di movimento. Anche nel caso di esportazione per recupero la verifica della natura pericolosa o meno del rottame deve essere effettuata a monte. Mentre l’esportazione dei rottami non pericolosi non subisce limiti, e richiede esclusivamente la presenza dell’autorizzazione preventiva scritta o del contratto relativo al recupero, il rottame pericoloso non può essere esportato verso Paesi non Osce. Per gli altri invece, occorre l’esistenza della preventiva autorizzazione scritta ex regolamento Ue e dei due documenti di notifica e di movimento.

La disciplina sull’esportazione per smaltimento invece è vietata verso i Paesi non Efta sia per i rottami pericolosi che per quelli non pericolosi. Per tutti gli altri occorrono sempre l’autorizzazione preventiva ed i documenti di notifica e di movimento.

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