[21/10/2008] Rifiuti

Materiali fecali agricoli: non sono rifiuti se riutilizzati in agricoltura

LIVORNO. Se i materiali fecali provengono da attività agricola e sono utilizzati nella stessa attività, non sono rifiuti. E’ quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza di questo mese con la quale chiarisce che il liquame (materiale non palabile derivante da una miscela di feci e urine animali) e non il letame (materiale fecale palabile degli animali) è escluso dalla disciplina dei rifiuti contenuta nella parte quarta del testo unico ambientale.

La vicenda ha inizio quando il Tribunale di Forlì con ordinanza conferma il sequestro preventivo di un lagone utilizzato come deposito di rifiuti zootecnici da una ditta di allevamento di suini a ciclo chiuso. Un azienda autorizzata allo spandimento del liquame zootecnico sul terreno e allo stoccaggio dei reflui depurati in due lagoni ma non in tutti quelli presenti. Anzi, la stessa autorizzazione prevedeva lo smantellamento di un lagone perché non conforme ai requisiti richiesti da un Decreto della giunta regionale dell’Emilia Romagna (che per l’appunto disciplina lo spandimento dei liquami e non dei letami).

Quindi l’aziende avrebbe dovuto svuotarlo del contenuto per poi ricoprirlo di terra. Invece i tecnici dell’Arpa constatarono ben altro: il lagone rimaneva in funzione colmo per oltre metà di refluo zootecnico prevalentemente solido. Il lagone conteneva ancora sedimenti di liquami prodotti nell’arco di venti anni.

Uno stoccaggio così prolungato nel tempo non corrisponde a riutilizzazione agricola anzi ne “è proprio il contrario”. Perché dalla lettura del testo unico ambientale appare dirimente ai fini dell’esclusione o meno dall’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti il fatto che i materiali siano o meno utilizzati nell’attività agricola. E siccome il letame non è utilizzato neanche per la fertirrigazione deve essere trattato come un rifiuto.

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