[05/11/2008] Comunicati

Nuovo regolamento prodotti fitosanitari

FIRENZE. Dallo scorso 1° settembre 2008 è entrato in vigore, in tutti gli stati membri dell’Unione europea, il Regolamento (CE) n°396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 ed i Regolamenti della Commissione ad esso collegati (n°149/2008, n°260/2008, n°839/2008). La norma riguarda i prodotti fitosanitari, ed in particolare vengono trattati i nuovi Lmr (Limiti massimi residui) delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione. E’ noto che gli alimenti vegetali possono essere alterati da organismi nocivi con conseguenze sulla qualità dei prodotti oltre che sugli aspetti quantitativi più strettamente commerciali. La strada più breve per la protezione di queste derrate rimane la via chimica, cioè l’utilizzo di prodotti fitosanitari.

Questi prodotti contengono sostanze attive con diversa azione fitoiatrica, che possono permanere come residuo nell’alimento trattato, negli animali nutriti con questi alimenti, o addirittura nel miele prodotto da api esposte a queste sostanze. La materia, anche prima dei Regolamenti citati, era ovviamente normata attraverso l’emanazione di direttive. Al momento dell’immissione in circolazione di un prodotto destinato all’alimentazione doveva essere verificato che non contenesse residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari superiori ai limiti massimi fissati per legge. Tali limiti sono fissati e valutati per ciascuna combinazione sostanza attiva/prodotto, al momento della loro autorizzazione, in modo da garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori.

Le direttive dell’Unione europea (per loro natura), possono essere recepite, dagli Stati membri, nella loro totalità o stabilendo in maniera autonoma limiti propri. Ciò ha ingenerato qualche confusione e disomogeneità. Ad esempio residui non tollerati in un Paese, perché superiori al limite fissato, in un altro erano invece considerati accettabili, così come per alcune sostanze non era stato stabilito alcun limite. Questa situazione tra l’altro può costituire ostacolo agli scambi commerciali tra i Paesi dell’Unione e con Paesi Terzi. Per questo motivo in sede europea, è stato ritenuto opportuno fissare su scala comunitaria i livelli massimi di residui per i prodotti di origine vegetale e animale, facendo riferimento alle buone pratiche agricole. Questi gli aspetti positivi della nuova norma.

Poi ci sono le criticità, dovute alla fase di passaggio tra una vecchia normativa e una nuova e alla “sovrapponibilità” delle normative di vario livello che causano talvolta sconcerto tra gli operatori del settore. Ricordiamo che i Regolamenti (CE) sono strumenti operativi di portata generale (Trattato CE, art.249), che non hanno necessità di intervento normativo di recepimento da parte dei paesi U.E. ed in grado di istituire immediatamente obblighi e doveri. Nel caso di specie non é ancora stata abrogata la normativa nazionale (D.M. della Salute 27/08/2004 con le 19 modifiche successive) e pertanto rimangono in vigore tutte le parti non trattate dai Regolamenti, pare con alcune discordanze tra le misure previste dalle due normative, con conseguenti incertezze su come procedere in caso di superamento dei limiti previsti dai regolamenti o dalle normative precedenti. In questo contesto si ricorda che quando più norme di stesso livello regolano il medesimo argomento deve essere applicata la più recente e che se l’argomento è regolato da una legge di origine nazionale e da una di origine comunitaria deve essere applicata quella di origine comunitaria.

La seconda criticità, a nostro avviso più evidente, è legata al campo di applicazione. La normativa europea non si applica ai prodotti legalmente fabbricati o importati nella Comunità prima del 1° settembre 2008. Il Ministero della Salute, ha spiegato che nella definizione di "legalmente fabbricati o importati" sono compresi i prodotti che hanno subito trattamenti con prodotti fitosanitari prima dell´entrata in vigore dei limiti stessi. Lo stesso Ministero precisa che le informazioni utili per stabilire l’epoca del trattamento è l’esame del “quaderno di campagna” (art. 42 - DPR 290/2001). Ma dall’U.O. Agroecosistemi di Arpat informano che tale verifica è puramente teorica, in quanto il controllo del "quaderno di campagna" delle aziende non è facilmente attuabile e di difficile fruizione, comunque verificabile soltanto a livello locale e non nazionale né tanto meno comunitario.

La conseguenza più evidente è quindi l’impossibilità di sapere la data di trattamento dei campioni sottoposti al controllo, che rimane pertanto argomento di discussione (e di confusione). Infatti è possibile che l’analisi e la valutazione, possa ricadere su campioni prelevati ben oltre la data di entrata in vigore del Regolamento, ma trattati prima del 1° settembre 2008 e quindi fuori dal campo di applicazione della norma europea.

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