[22/12/2008] Rifiuti

Autorizzazioni, in che rapporto stanno le competenze tra Aia e sindaco

LIVORNO. Come si coordina l’autorizzazione ambientale integrata (Aia) con il potere del sindaco di dichiarare insalubre e di obbligare in qualsiasi momento “l’industria ritenuta malsana” ad allontanarsi dalla zona abitata? Ovvero in che rapporto stanno le due competenze una regionale e l’altra comunale? Secondo il Tribunale amministrativo (Tar) della Lombardia – che a tale proposito si è pronunciato con sentenza di questo mese - il potere di far allontanare un’industria (e nella specie un impianto di smaltimento rifiuti speciali, liquidi e fangosi non pericolosi) in quanto insalubre è “degradato a potere di intervento e di promozione procedimentale nei riguardi della Regione, che ormai accentra tutte le competenze in materia”. Quindi in presenza dell’Aia – validamente rilasciata – eventuali provvedimenti con i quali il sindaco abbia dichiarato insalubre la stessa attività (e magari in relazione alle numerose lamentele della cittadinanza per immissioni maleodoranti in atmosfera) perdono di efficacia, perché superati dalla stessa autorizzazione che incide sul medesimo ambito di competenza e permette in via autonoma al privato di operare.

L’autorizzazione integrata ambientale - istituto introdotto nel nostro ordinamento dal Dlgs 59/2005, che recepisce una direttiva europea relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - si propone di sostituire con un unico titolo abilitativo le varie autorizzazione che in precedenza erano necessari per far funzionare un certo tipo di impianto industriale. Il tutto per ottenere una maggiore efficacia ed efficienza perché l’Aia dovrebbe consentire all’imprenditore che gestisce l’impianto di avere un unico ente pubblico come interlocutore - in Italia la Regione - con intuibile risparmio di tempo e di risorse. E perché dovrebbe eliminare il rischio di valutazioni contraddittorie, per le quali l’impianto che per un dato ente è autorizzabile e può funzionare viene bloccato da un altro ente nell’esercizio delle competenze sue proprie.

E’ chiaro che a tutto questo risulta contraddittorio un potere come quello riconosciuto al sindaco dal Testo unico delle leggi sanitarie (Tuls) – fra l’altro del 1934 se pur modificato dal DM 5 settembre 1994 - che aggiorna l’elenco delle “industrie insalubri”. Perché se al sindaco fosse consentito, attraverso la dichiarazione di insalubrità, di obbligare in qualsiasi momento l’industria destinataria del provvedimento ma fornita di Aia, ad allontanarsi dall’abitato, è evidente che di autorizzazione integrata e onnicomprensiva, non si potrebbe più parlare, e l’obiettivo della legge sarebbe frustrato.

Per ovviare a tale problema il legislatore del 2005 ha previsto un coordinamento fra le due discipline imponendo all’autorità che rilascia l’Aia di acquisire, in sede di istruttoria, le prescrizioni del sindaco in materia di industrie insalubri e di tenerne conto nel rilascio dell’autorizzazione. Al sindaco ha conferito poi un potere di intervento anche a posteriori, consentendogli “in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione” e qualora “lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica” di chiedere alla Regione il riesame, in vista ovviamente di una revoca o modifica, dell’autorizzazione stessa.

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