[08/01/2009] Rifiuti

Legge per il settore agricolo: le vinacce sono sottoprodotti solo a determinate condizioni

LIVORNO. Le vinacce, vergini o esauste, le bucce, i vinaccioli e i raspi derivanti dal processo di vinificazione e distillazione, quando sono utilizzate come combustibili nel medesimo ciclo produttivo e quando subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico – compreso il lavaggio con acqua o l’essicazione - sono sottoprodotti. Stavolta a dirlo non è una sentenza della Corte di Cassazione o del Tribunale amministrativo, ma lo stesso legislatore che con la legge del 30 dicembre 2008 - di conversione del decreto legge relativo alle misure urgenti nel settore agricolo (in vigore già dal 31 dicembre del 2008) - inserisce una nuova disposizione sulle vinacce e i biogas derivanti dai processi di distillazione. Sottopone esplicitamente tali materiali alla disciplina dei rifiuti prevista dalla parte quarta del testo unico ambientale (fra l’altro sottoposto all’ennesima revisione), le identifica come sottoprodotti e non come rifiuti se rispondenti a determinate caratteristiche.

Le vinacce esauste sono espressamente previste dalla normativa tra i rifiuti non pericolosi e derivati dall’industria agroalimentare. Il decreto del 5 febbraio del 1998 disciplina le norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia. Mentre la normativa che regola le immissioni in atmosfera degli impianti a biomassa richiama in via generale gli scarti vegetali ma solo quelli prodotti dalla lavorazione esclusivamente meccanica e non fa alcun cenno alle vinacce. Ma con la disposizione introdotta dalla legge di conversione si fa un po’ più di chiarezza sulla classificazione di tali materiali.

Dunque affinché siano esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti tali biomasse devono essere sottoposte esclusivamente a trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l´essiccazione.
E lo stesso regime si applica anche al biogas derivante dalla depurazione delle burlande.

C’è da dire però che in giurisprudenza esiste il consolidato principio per cui spetta al soggetto che voglia agire il regime più favorevole – rispetto a quello dei rifiuti – fornire la prova rigorosa della destinazione effettiva, oggettiva e completa dell’impiego produttivo di tali sottoprodotti. Bisognerà dimostrare che le vinacce, le bucce, i vinaccioli e i raspi derivate dal processo di vinificazione e distillazione sono utilizzate come combustibili nel medesimo ciclo produttivo e che hanno subito esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico (compreso il lavaggio con acqua o l’essicazione).

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