[16/01/2009] Energia
LIVORNO. Il quarto provvedimento legislativo del pacchetto cosiddetto clima energia, varato il 17 dicembre scorso in seguito all’approvazione da parte dell’europarlamento dell’accordo con il Consiglio, riguarda le energie rinnovabili. Su questo punto il pacchetto prevede che si raggiunga in maniera vincolante un aumento del ricorso di energie rinnovabili del 20% al 2020 e la direttiva relativa stabilisce obiettivi nazionali affinché l’obiettivo possa essere ottenuto.
Gli obiettivi nazionali sono legalmente vincolanti per ogni stato membro dell’Unione e prevedono obiettivi intermedi (al 2005) che sono però solo indicativi e potranno essere utilizzati dalla Commissione per verificare l’andamento dell’implementazione, e se del caso, per richiedere misure correttive nei piani nazionali.
Gli obiettivi intermedi dovranno infatti essere configurati in piani nazionali che ogni stato membro dovrà trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno 2010. La direttiva “rinnovabili” interessa il settore elettrico, quello dei trasporti, del riscaldamento e del raffreddamento e prevede il ricorso ai certificati verdi solo a garanzia dell’origine dell’energia prodotta, ovvero che sia effettivamente da fonti ritenute rinnovabili. Viene quindi esclusa la possibilità, prevista in un primo momento, che i certificati verdi possano essere utilizzati come strumento di scambio tra le imprese al pari dei crediti di emissione.
Alcuni strumenti di flessibilità sono tuttavia contemplati e riguardano la possibilità di uno “scambio statistico” tra gli stati membri nel calcolo degli obiettivi nazionali senza comunque compromettere il raggiungimento dell’obiettivo comunitario del 20%. E’ inoltre prevista la possibilità di realizzare progetti congiunti tra più stati o di coordinare sistemi di sostegno alle rinnovabili tra più paesi, al fine di consentire l’inclusione dell’energia prodotta in uno di essi nel calcolo interno di un altro stato membro, coinvolto.
Potranno, infine, essere considerati nel computo degli obiettivi nazionali anche le quote di energia rinnovabile prodotte in paesi extra-comunitari, a condizione che la realizzazione degli impianti sia iniziata almeno nel 2016, sebbene il trasferimento dell’energia possa anche non essere ancora operativo nel 2020.
La direttiva fissa anche un obiettivo vincolante per gli stati membri di raggiungere il 10% di consumo di energia rinnovabile nei trasporti entro il 2020. Nel calcolo degli obiettivi nazionali dovranno quindi essere considerati oltre ai biocarburanti anche l’elettricità ed eventualmente l’idrogeno, provenienti da fonti rinnovabili, utilizzati nel settore dei trasporti.
Per i biocarburanti sono previsti una serie di criteri di sostenibilità da rispettare per la loro produzione.
E’ prevista una revisione della direttiva nel 2014 che non interesserà comunque l’obiettivo generale e vincolante del +20% di rinnovabili al 2020, ma sarà solo un’occasione per valutare se i meccanismi di cooperazione previsti funzionano e, se necessario, migliorarne l’efficacia.
Inoltre sarà l’occasione per verificare le reali possibilità di raggiungere l’obiettivo del 10% di rinnovabili previsto per il settore dei trasporti alla luce della disponibilità commerciale di veicoli elettrici e ad idrogeno e della nuova generazione dei biocarburanti, su cui è prevista una regolamentazione specifica.