[04/02/2009] Rifiuti

Terre e rocce da scavo non contaminate e riutilizzate in sito non sono rifiuti

LIVORNO. Se le terre e rocce da scavo non sono contaminate e sono riutilizzate in sito non sono rifiuti. Questo perché adesso non sono più sottoposte alla disciplina dei rifiuti prevista dalla parte quarta del testo unico ambientale (Dlgs 152/06 così come modificato dal Dls 4/08). Anzi ne sono esplicitamente escluse. Con la legge di conversione del Dl sulle “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (legge 2/09 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 gennaio 2009) il legislatore del 2009 modifica espressamente il testo unico ambientale. Esclude dal campo di applicazione della disciplina “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato” (infatti aggiunge un nuovo punto all’articolo 185 “Limiti al campo di applicazione” e le parole “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185” all’articolo successivo – ossia quello interamente dedicato alle terre e rocce da scavo).
Già con la riforma apportata dal Dls 04/08 il legislatore dettava nuove “esclusioni” di sostanze e materiali dal suo campo di applicazione (apportando alcuni elementi di chiarezza e altri di dubbia interpretazione).

Ne detta alcune esplicite e immediate come “le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera” e anche “i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti da attività di manutenzione di alvei di scolo e irrigui”. E ne detta altre di non immediata applicazione perché al contrario delle prime sono subordinate a determinate condizioni (se “regolati da altre disposizioni normative che assicurino tutela ambientale e sanitaria” sono escluse dalla disciplina dei rifiuti).

E adesso alle prime aggiunge quelle delle terre e rocce da scavo, non contaminate e utilizzate in sito. In un certo senso un elemento di chiarezza in più che sembrerebbe ampliare le opportunità del riutilizzo degli inerti nel sistema produttivo con la conseguente riduzione del ricorso a impianti di recupero e smaltimento. E sembrerebbe pure un opportunità – naturalmente se i parametri legislativi vengono rispettati – per un risparmio di materia e di energia.

Comunque le modifiche apportate dal Dlgs 04/08 in riferimento alle terre e rocce da scavo permangono: le terre e le rocce da scavo continuano a essere considerate dei sottoprodotti (se rispettate determinate condizioni e tranne quando “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato” ).

C’è da dire che con le modifiche del 2008 la loro modalità di gestione sembra maggiormente improntata ai principi di cautela: il legislatore del 2008 prevede in modo chiaro e univoco che le terre e le rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati oppure sottoposti a procedimenti di bonifica (criterio non contenuto nella vecchia dizione) e ribadisce che le modalità del “riutilizzo” non devono in alcun modo comportare un impatto ambientale.

L’accertamento della non provenienza da un sito contaminato dovrà esser valutato e dove presenti concentrazioni delle sostanze inferiori alle “Concentrazioni soglia” non vi sarà necessità delle analisi di rischio, mentre se le concentrazioni superano le soglie l’analisi del rischio dovrà essere eseguita per poter capire se il sito è contaminato o no.

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