[12/02/2009] Rifiuti

Terre e rocce da scavo: un seminario del Comune di Livorno per la loro gestione

LIVORNO. "Gestione delle terre e rocce da scavo" è il seminario che si è tenuto al Lem di Livorno. Organizzato dal Comune, è il primo appuntamento di un ciclo di incontri rivolto ai professionisti e agli operatori del settore dell’edilizia per fornire gli strumenti per una “corretta attuazione dei processi legati alla movimentazione di tali materiali”.

Perché le terre e rocce da scavo spostate dal sito di produzione a un altro sito sono dei rifiuti. Possono essere però anche dei sottoprodotti – se rispettano tutte le condizioni e le caratteristiche prescritte dalla legge e se naturalmente ne viene dimostrata la sussistenza (altrimenti vige la presunzione di rifiuti) – e dei “non rifiuti”. E quindi “possono essere riutilizzate nel ripristino ambientale con costi minori per gli operatori rispetto al conferimento in discarica”.

Ed è proprio per fornire maggior chiarezza agli operatori che si trovano a dover gestire le terre e rocce da scavo nel comune di Livorno prodotte nel settore dell’edilizia che l’Ente – in particolare l’Ufficio Ambiente – apre una giornata di confronto con le categorie del settore: propone una modulistica ad hoc per la movimentazione e il riutilizzo delle terre nello stesso cantiere e in altro sito – che fra 15 giorni sarà pubblicata sul sito del comune – e prospetta l’idea di aprire tavoli di confronto con le autorità di controllo (Arpat, Asl e organi di polizia).

“I recenti disposti normativi – afferma l’Assessore all’ambiente Maria Pia Lessi - offrono la possibilità di poter disporre di un utile quadro di riferimento sempre che sia data una lettura globale alla materia. Da qui l’impegno dell’Amministrazione di fornire ai professionisti del settore informazione e chiarimenti in materia ”.

La normativa ambientale è vasta, complessa, di non chiara comprensione e in continua evoluzione (il Codice ambientale è in corso di revisione e con la legge di conversione del decreto legge anticrisi è stato introdotto le terre e rocce da scavo con determinati requisiti sono state esentate dalla normativa dei rifiuti) oltre che oggetto di numerose interpretazioni da parte degli operatori (aziende, giurisprudenza, organi di controllo ed enti locali).

La disciplina sulle terre e rocce da scavo è contenuta nel codice ambientale nella parte quarta relativa alla disciplina dei rifiuti. Le disposizioni sulle terre e rocce da scavo sono già state modificate dal decreto 4 del 2008 (ha completamento riscritto l’articolo 185 Dlgs 152/08), ma ultimamente hanno subito un ulteriore cambiamento grazie alla legge 2/09 (legge di conversione del decreto anticrisi del governo). Per cui si esclude dal campo di applicazione della disciplina “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato” (infatti aggiunge un nuovo punto all’articolo 185 “Limiti al campo di applicazione” e le parole “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185” all’articolo successivo – ossia quello interamente dedicato alle terre e rocce da scavo).

“La legge 2/09 ha chiarito – afferma il geologo Leonardo Gonnelli dell’ufficio tutela degli ecosistemi del dipartimento pianificazione territoriale, Unità organizzativa ambiente del comune – la qualifica dei terreni utilizzati in loco. Quindi se il terreno viene scavato e il terreno viene riutilizzato in loco non è rifiuto a condizione naturale e non contaminato. (Ossia quelli dei regimi di soglia di concentrazione della tabella I dell’Allegato 5 della Parte IV Dlgs 152/06. Se però sono fuori dalla tabella A e dentro alla B le terre sono dei rifiuti e devono pure essere bonificate)”.

Comunque le modifiche apportate dal Dlgs 04/08 in riferimento alle terre e rocce da scavo permangono: le terre e le rocce da scavo continuano a essere considerate dei sottoprodotti (se rispettate determinate condizioni e tranne quando “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”).

Ma il tutto deve essere dimostrato con appositi documenti, formulari e procedure.

Ecco perché il Comune ha presentato i moduli – attraverso un opuscolo illustrativo che spiega anche le ultime modifiche alla normativa – da compilare da parte degli operatori che attestino la qualifica di sottoprodotto e di “non rifiuto” delle terre e rocce da scavo.

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