[13/02/2009] Parchi

Introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali sono competenze esclusive dello Stato

LIVORNO. Anche l’introduzione, la reintroduzione e il ripopolamento di specie animali rientrano nelle competenze esclusive dello Stato in materia di ambiente. Non spetta alla Regione stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) siano da considerare “specie para-autoctone”. Le regioni, infatti, non possono derogare ai disposti statali in tema ambientale tranne nel caso in cui prevedano limiti più restrittivi ai fini di una maggior tutela. L’introduzione in un habitat di specie animali non indigene - fra l’altro ai fini di pesca sportiva e professionale - non corrisponde affatto a una tutela maggiore dell’ecosistema. Al contrario, può provocare danni.

E’ di nuovo la Corte Costituzionale che si pronuncia in tema di competenze ambientali di Stato e regioni: con sentenza di questo mese la Corte dà ragione allo Stato e torto alla Regione Veneto. La vicenda ha inizio quando la Regione qualifica le quattro specie ittiche come specie para-autoctone e le equipara a quelle autoctone. E quindi autorizza i piani provinciali a prevederne l’immissione, ai fini di pesca sportiva e professionale e con le necessarie cautele, nelle acque di competenza regionale.

Ma l’equiparazione delle specie ittiche notoriamente alloctone della carpa, del pesce gatto, della trota iridea e del lavarello a quelle autoctone, non rientra nelle competenze regionali. Addirittura secondo il Consiglio dei ministri – parte in causa - sono lesive delle competenze esclusive dello Stato attribuitoli dalla stessa Costituzione (art. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione).

Fra l’altro la direttiva europea relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche impegna proprio gli Stati membri a regolamentare ed eventualmente vietare le introduzioni di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle specie autoctone.

Dunque la disciplina dell’introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nell’esclusiva competenza statale “trattandosi di regole di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e non solo di discipline d’uso della risorsa ambientale-faunistica.” Lo Stato nell’esercizio di tale sua competenza esclusiva, nell’apprestare cioè una “tutela piena ed adeguata”, capace di assicurare “la conservazione dell’ambiente per la presente e per le future generazioni, può porre limiti invalicabili di tutela”.

E a tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d’uso dei beni ambientali, o comunque nell’esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere e se lo ritengono opportuno, di determinare - nell’esercizio della loro potestà legislativa - limiti di tutela dell’ambiente anche più elevati di quelli statali.

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