[18/02/2009] Comunicati

Informazioni ambientali, il cittadino non ha diritto d´accesso a tutti i documenti

LIVORNO. Se è vero che ogni cittadino ha diritto d’accesso alle informazioni ambientali è altrettanto vero che non tutti i documenti richiesti rientrano nell’oggetto dell’informazione ambientale. Quindi se un singolo cittadino, ad esempio, richiede al suo comune le informazioni e i documenti relativi al bando di gara di affidamento della progettazione, costruzione e gestione di un porto turistico il comune non è tenuto a fornirli se il richiedente non ha un interesse diretto. A precisarlo è il Tribunale amministrativo (Tar) della Calabria che - con sentenza di questo mese – delimita la definizione di “informazione ambientale”.

E’ il Dlgs 195/2005 (di attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/Ce) che garantisce il diritto d’accesso all’informazione ambientale e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio.
Secondo il disposto, l’autorità pubblica ha l’obbligo di rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse. Ciò non vale però per tutti i documenti amministrativi perché l’accesso a tali informazioni è consentito solo quando esso sia strumentale a un interesse diretto, concreto e attuale.

L’informazione ambientale, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente stesso. Ma non ogni dato inerente l’ecosistema – afferma il tribunale fra l’altro ricordando una precedente sentenza del Tar Puglia - può costituire oggetto dell’istanza di informazione ambientale, ma solo quelle “attinenti a valori che l’ordinamento imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali”.

Proprio per questo - secondo il tribunale - esulano dall’informazione ambientale gli atti e i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all’esecuzione di un’opera pubblica. Mentre non esulano gli elaborati progettuali, che descrivono le caratteristiche dell’opera da eseguire, perché concernono aspetti che coinvolgono in modo diretto la tutela dell’ambiente e perché consentono di conoscere l’impatto che l’opera potrà avere sull’ecosistema.

Dunque se da un lato il comune non è tenuto ha rendere pubbliche determinate informazioni a chiunque, dall’altro deve consentire l’accesso al cittadino a pareri, nulla osta e autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale perché rientrano nel diritto d’accesso all’informazione ambientale di cittadino stesso.

Torna all'archivio