[26/02/2009] Comunicati

Diritto d´accesso alle informazioni ambientali e dovere di divulgare le informazioni

LIVORNO. Il cittadino ha il diritto di accesso e di informazione ambientale e l’amministrazione ha il dovere di divulgare le informazioni in materia. Quindi se un cittadino chiede al suo comune di accedere alle cartelle relative all’autorizzazioni o concessioni circa alcuni immobili situati nella medesima zona della suo hotel il Comune è tenuto a fornirli sia perché esiste un interesse diretto, concreto e attuale per conoscerle e sia perché si tratta di materia ambientale.

E’ di nuovo una sentenza a ricordarlo, stavolta del Tribunale amministrativo della Campania (Tar) che precisa il rapporto fra il diritto di accesso in generale e quello in materia ambientale. Con l’approvazione nel 1990 della legge 241 sul procedimento amministrativo, per la prima volta in Italia è stata compiutamente definita la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. La normativa ha riconosciuto a chiunque abbia interesse, il diritto d’accesso alla documentazione in possesso delle pubbliche amministrazioni per la tutela di situazioni “giuridicamente rilevanti” e il relativo obbligo per l’amministrazione ad assicurare la massima pubblicità alla gran parte dei documenti amministrativi.

Ma l’effetto dirompente in materia di accesso alle informazioni ambientali è stato provocato dalla normativa comunitaria sulla libertà di accesso alle informazioni ambientali (la prima direttiva è del 1990 e la successiva è del 2003 che ha a sua volta accolto i principi della convenzione internazionale di Aarhus) recepita poi in Italia.

La normativa europea e quindi anche quella italiana riconosce esplicitamente il diritto all’informazione ambientale senza che l’istante debba dimostrare uno specifico interesse e accoglie un concetto molto ampio di informazione concernente cioè tutti gli atti di carattere amministrativo che riguardano anche in senso lato l’ambiente.

E’ chiaro che l’accesso in materia ambientale si differenzia da quello generale previsto dalla normativa italiana del 1990 sia per il novero dei soggetti legittimati, sia per il contenuto dei contenuti accessibili. Del resto la libertà d’accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.

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