[15/05/2006] Rifiuti

Reflui zootecnici, per la Cassazione sono da assimilare agli scarichi industriali

ROMA. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna ad un allevatore con una sanzione prevista che consiste nell´arresto da due mesi a due anni o in un´ammenda da due milioni a quindici milioni di vecchie lire. Il provvedimento è scaturito in seguito alla violazione dell´articolo 59, comma 1, del Dlgs 152/1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall´inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall´inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

I reflui provenienti da allevamenti e attività zootecniche se non osservano precisi standard di qualità, vengono assimilati a scarichi industriali applicando quindi lo stesso regime autorizzativo e sanzionatorio. L´assimilazione agli scarichi domestici non può essere autorizzata per gli operatori dediti ad allevamento di bestiame che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno.

Per le violazioni sono comminate sanzioni di legge identiche a quelle che si applicano nei confronti di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l´autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Torna all'archivio