[06/03/2009] Rumore

La legge 13/2009 sull´ambiente affronta anche l´inquinamento acustico

LIVORNO. La legge di conversione del decreto legge sulle misure straordinarie in materia di risorse idriche e ambiente oltre ad affrontare le tematiche dei rifiuti, della risorsa idrica, delle energie e delle valutazioni ambientali si occupa pure di inquinamento acustico. Con una disposizione introdotta dal Senato (sulla scia dell’emendamento proposto dalla Lega Nord la stessa che ha pure presentato un disegno di legge sulla tematica) e non presente nel testo originale del decreto, sono trattate le emissioni acustiche. Il tentativo è quello di istituire un principio di legalità formale e allo stesso tempo di limitare l’ampia portata del concetto di “normale tollerabilità” indicato nel codice civile.

Adesso con il disposto della legge di conversione nell’accertare la normale tollerabilità dell´inquinamento acustico (quella prevista dal codice civile all’articolo 844) si deve far riferimento – o meglio il giudice che lo deve applicare - alle “disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.

Un’affermazione che appare un po’ vaga perché l’accertamento della tollerabilità viene connesso a non meglio identificate “disposizioni di legge e regolamenti”. Nonostante che nel nostro ordinamento esistono leggi statali che tentano di disciplinare la problematica dell’inquinamento acustico (come la legge quadro del 1995 che da quella data non è stata più ritoccata), il testo della legge di conversione non le richiama esplicitamente lasciando ampio margine di operatività.

C’è pure da dire che lo stesso ordinamento italiano prevede e prevedeva (il codice civile è del 1942) anche lo strumento normativo che affonda le sue radice nella tutela del diritto di proprietà e sul concetto della normale tollerabilità - e non solo del fattore rumore - ma anche di altra emissione.

In virtù di questo strumento “privato” il proprietario di un fondo non può impedire le emissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti da un fondo vicino “se non superano la normale tollerabilità, avendo riguardo alla condizione dei luoghi”.

Naturalmente l’applicazione di questa norma è devoluta al giudice competente una volta adito, il quale dovrà contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

Una principio utilizzato in molte occasioni e anche nel famoso caso dell’autodromo di Monza (fra l’altro richiamato dalla Lega Nord in sede di discussione e approvazione della legge di conversione).

Ma si tratta comunque di un istituto di diritto privato che non regola solo le immissioni da rumore, ma anche di altre emissioni. Che può essere anche modificato, ma esplicitamente e magari attraverso una legge ordinaria.

Torna all'archivio