[09/04/2009] Rifiuti

Mud: fino al 30 aprile vige ancora il vecchio modello

LIVORNO. Rimane ancora un po’ di tempo per compilare e inviare il modello unico per la dichiarazione ambientale relativa alla produzione e gestione di rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi nonchè alle emissioni inquinati dei grandi impianti industriali.

Come ogni anno scade il 30 aprile il termine per la presentazione del Mud alle Camere di Commercio da parte “di chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti” pericolosi e non. Ma ancora il modulo valido è quello del 2002 (nonostante esista la disposizione che ne preveda uno nuovo).

La legge di conversione del decreto sulle misure straordinarie in materia di risorse idriche e ambiente ha infatti confermato la proroga all’operatività del nuovo modello al 2010 e ha posticipato la validità del vecchio fino al 30 di questo mese.

Dopo la riforma del codice ambientale del 16 gennaio 2008 ( che ancora è sottoposto a revisione), il legislatore ha elaborato un nuovo modulo per la dichiarazione ambientale (modelli previsti dal Dpcm 2 dicembre 2008). Il Dpcm lo prevedeva come valido a partire dal 2009, ma prima il decreto legge, poi la legge di conversione lo hanno prorogato.

Dunque dovrà procurarsi il vecchio modello compilarlo e inviarlo chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non; i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non senza detenzione; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti pericolosi e non; i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazione industriale, artigianale; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. P

erché sono proprio loro che il legislatore italiano (Dlgs 152/2006 articolo 189, comma 3 così come modificato nel 2008) individua come i soggetti tenuti a comunicare annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti (con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle loro attività.

Il Mud come l’altra documentazione ambientale relativa ai rifiuti (formulario e registro di carico e scarico) è strettamente connessa alla questione di controllo e tracciabilità del ciclo dei rifiuti. E’ anche sulla base delle comunicazione fatte che vengono effettuati i controlli da chi di dovere.

E così anche per quest’anno il Mud continuerà a fornire dati non esaustivi e non sufficienti per una contabilizzazione dei rifiuti prodotti, in special modo di quelli speciali.

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