[22/05/2009] Rifiuti

Emergenza rifiuti, il sindaco deve consultarsi con il sottosegretario all´emergenza

LIVORNO. In caso di un´emergenza rifiuti come quella della Campania il solo sindaco di Acerra non può ordinare l’immediata rimozione dei rifiuti perché deve prima “consultarsi” con il sottosegretario dell’emergenza rifiuti in Campania.
Lo dice il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) con sentenza di questo mese dando ragione alla Provincia di Napoli e torto all’ente comunale.

La vicenda ha inizio lo scorso anno quando la Provinciale di Napoli segnalò al Comune di Acerra la presenza di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, abbandonati da ignoti in un tratto di strada provinciale. E così invitò, con urgenza, a rimuoverli e smaltirli.

Ma il comune invece di esercitare le proprie funzioni in materia di smaltimenti rifiuti, alcuni giorni dopo, emanò nei confronti della Provincia di Napoli ordinanza contingibile e urgente. E contemporaneamente, sequestrò l’area.

Il provvedimento del sindaco nonostante sia stato adottato nel rispetto della normativa -vista la situazione di emergenza - è stato però adottato senza la necessaria preventiva intesa con il Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, (come espressamente decreto legge 90/2008, convertito dalla legge 123/2008).

Infatti secondo il decreto legge sull’emergenza “I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d´intesa con il Sottosegretario di Stato”.

Ed è proprio sulla base di tale disposizione che il tribunale giunge alla conclusione che l’esercizio dei poteri d’urgenza da parte del sindaco deve “combinarsi” con quelli propri e prevalenti del sottosegretario all’emergenza rifiuti in Campania. Del resto è l’organo cui il governo ha demandato il compito di gestire la fase transitoria a decorrere dalla liquidazione del commissario straordinario alla cessazione dello stato di emergenza, (fissato al 31dicembre 2009). E fra l’altro il sottosegretario è autorizzato a derogare proprio ai poteri previsti dal testo unico degli enti locali (articolo 10 e 54 dlgs 267/2000), come lo è espressione il provvedimento preso dal sindaco di Acerra.

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