[27/05/2009] Rifiuti

Effluenti di allevamento: scarichi o rifiuti?

LIVORNO. Gli effluenti di un allevamento come quello dei suini sono scarichi (fra l’altro parificati a quelli domestici) se non utilizzati nella fertirrigazione e se immessi tramite condotta. Ma se ciò non avviene ossia i liquami degli animali vengono direttamente sversati sul suolo sono dei rifiuti.

E’ la Corte di cassazione che lo ricorda in una sentenza di questo mese che conferma la condanna del tribunale di Pordenone per smaltimento di materiali fecali senza la dovuta autorizzazione nei confronti di un allevatore.

La vicenda ha inizio quando la polizia municipale e il Corpo forestale hanno trovato delle defezioni suine davanti ai capannoni adibiti all’allevamento degli animali. Sembravano pervenire dalla vasca di raccolta dei liquami situate all’interno dei capannoni. Molto probabilmente erano fuoriusciti dai pozzetti di raccolta a causa delle frequenti e insistenti piogge.

Comunque sia, il sindaco ha ordinato all’allevatore di pulire il piazzale e adottare cautele idonee a evitare il ripetersi dell’evento.

Ma al secondo sopraluogo delle autorità, l’allevatore non solo non aveva ripulito il piazzale, ma è stato sorpreso a interrare il liquame dei suini in un campo non di sua proprietà e in prossimità di un corso d’acqua. Un’attività che è andata oltre a quello consentito dall’autorizzazione (rilasciata dal Comune): lo spandimento dei liquami sul suolo.

Il testo unico ambientale – il Dlgs 152/06 in corso di modifica –parla di “materie fecali”, li esclude esplicitamente dalla disciplina dei rifiuti se utilizzate nell’attività agricola e distingue gli scarichi idrici dai rifiuti liquidi.

Anche l’utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti dagli allevamenti è disciplinato dalla legge sia nazionale sia regionale. Per questo dovrà avvenire nel rispetto della normativa tanto che la violazione delle disposizioni è sanzionata a livello amministrativo.

Le cose cambiano quando i materiali fecali non vengono utilizzati per la fertirrigazione. In questo caso se immessi nel suolo, nel sottosuolo e anche in acqua tramite una condotta sono classificati come scarichi (che la Corte assimila ai domestici).

Ma, se ciò non avviene lo scarico esce dalla disciplina delle acque e rientra i quella dei rifiuti.

Le ultime modifiche al testo unico ambientale hanno riportato una definizione di scarico basata sul concetto di “condotta diretta” (non prevista nella stesura originale del testo unico).

Dunque è rifiuto allo stato liquido l’immissione del refluo nel corpo recettore tramite un sistema “ininterrotto”. Mentre è scarico idrico “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzioni di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

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