[16/06/2009] Rifiuti

Tarsu: la determinazione dell´aliquota spetta al consiglio comunale

LIVORNO. E’ la Giunta comunale l’organo che determina le aliquote della tassa per la gestione dei rifiuti (Tarsu) e che individua le categorie merceologiche; al Consiglio comunale spetta solo “la determinazione generale della disciplina”. Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar) con sentenza di questo mese che dà ragione al Comune di Torino e torto ai commercianti ambulanti di beni alimentari di propria produzione.

La questione ha inizio quando il Comune di Torino delibera e approva le tariffe per il 2008 e riformula alcune categorie tariffarie. In particolare quando sostituisce la categoria “banchi di vendita all’aperto alimentari compresi i produttori-tariffa annua per giorno settimanale di occupazione al massimo 6" con due nuove categorie: “banchi di vendita all’aperto alimentari” e “banchi di vendita all’aperto di produttori alimentari”. Il che provoca un aumento della somma da pagare da parte degli esercenti (che, appunto, si muovano per via legale ritenendo ingiusto il provvedimento preso dalla Giunta).

Nel 2007, fra l’altro, l’amministrazione è stata sensibilizzata da parte dei rappresentanti della categoria dei commercianti ambulanti di beni alimentari di propria produzione sulla possibilità di rivedere la tassazione loro applicata. Gli ambulanti si sono resi disponibili per un incontro puntuale della loro produzione di rifiuti in ambito “mercatale” valutata dall’Amiat (Azienda multi servizi igiene ambientale Torino).

Già la giurisprudenza (e in particolare il Giudice d’appello - fra l’altro, richiamato nella memoria del Comune - e anche il Tar Toscana nel 2006) ha da tempo chiarito che il Consiglio comunale ha competenza in materia di disciplina generale per l’esercizio e la fruizione di beni e servizi, limitatamente alla “individuazione dei criteri economici sulla base dei quali debba procedersi alla determinazione delle tariffe, alle eventuali esenzioni o agevolazioni”.

Non a caso il testo unico degli enti locali ( Dlgs 267/2000) rimette alla competenza del Consiglio solo la disciplina generale delle tariffe nonché l’istituzione e l’ordinamento dei tributi. La concreta determinazione delle aliquote, come pure l’individuazione specifica delle categorie merceologiche e soggettive delle utenze colpite dal prelievo - essendo un’attività di dettaglio - “non può che competere alla Giunta”.

Una giunta che ha competenze anche nella determinazione e mutazione delle categorie tariffarie sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotta. Una scelta, quella del comune di Torino che è coerente con il dettato normativo in materia di rifiuti. Il Dlgs 152/2006 (nella parte che tratta dei rifiuti) rapporta, infatti, il quantum del carico tariffario alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfici in relazione alla tipologia della attività svolte. Il tutto allo scopo di assicurare comunque la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

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