[22/06/2009] Rifiuti

Senza né dolo né colpa il proprietario non è tenuto a bonificare un´area inquinata

LIVORNO. Molto spesso i rifiuti vengono abbandonati non solo sulle strade ma anche in area di proprietà privata. E molto spesso si pone il problema di chi è il responsabile e di chi deve rimuovere i materiali.
Secondo il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) – che si pronuncia con sentenza – il proprietario non può essere imputato per il reato di abbandono se non viene individuato a suo carico quello che in diritto è definito “elemento soggettivo” ossia il dolo o la colpa.

Quindi se il proprietario non è quello che abbandona i rifiuti o comunque non ne ha comportato l’evento non può essere il destinatario dell’ordinanza di rimozione e rimessione in pristino.

In realtà il legislatore italiano (all’articolo 192 Dlgs 152/06, in tema di divieto di abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo) accolla anche al proprietario dell’area, in solido con l’eventuale responsabile diretto (quando è possibile individuarlo), la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Ma ciò “solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa”.

Ma se nessun accenno viene fatto nel provvedimento ad accertamenti o a fatti dai quali emerga che l’abbandono dei rifiuti sia ascrivibile a responsabilità del proprietario, lo stesso proprietario deve essere ritenuto del tutto estraneo al comportamento illecito.

Per questo l’ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario è annullata dal tribunale.
Il proprietario non sarà colui che è obbligato alla rimozione, ma il problema dei rifiuti abbandonati sul suolo rimane.

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