[24/06/2009] Energia

I chimici non sono certificatori energetici

LIVORNO. La Regione Emilia Romagna esclude la categoria dei chimici dal novero dei certificatori energetici. E il Tribunale amministrativo regionale (Tar) le dà ragione. Perché la categoria dei chimici non è abilitata alla progettazione degli impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, radiotelevisivi ed elettronici, idrici e sanitari, gas, sollevamento di persone o cose, posti al servizio degli edifici.

Ma anche perché “non vi è nessuna norma che abilita espressamente i chimici alla progettazione di impianti di utenza asseriti agli edifici”.

Infatti le norme nazionali (in particolare Dpr 328/01) non definiscono né positivamente né espressamente una specifica competenza professionale per i chimici: si limitano ad attribuire alla categoria la progettazione e la realizzazione dei laboratori chimici e impianti chimici industriali e la verifica.

Un´altra norma ossia quella del 2008 (Dlgs numero 115, che attua la direttiva europea del 2006 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici) stabilisce una diretta relazione tra abilitazione alla certificazione energetica e abilitazione alla progettazione degli edifici e impianti. Indica sia le metodologie di calcolo e i requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione. Dove - afferma anche il Tar - la congiunzione “e” riveste valore congiuntivo e non disgiuntivo.

Quindi, per i chimici non è possibile stabilire la necessaria corrispondenza biunivoca tra abilitazione alla progettazione degli impianti e abilitazione alla certificazione.

E’ infatti, incontestabile che la verifica attenga al corretto funzionamento o meno dell’impianto, mentre la certificazione energetica è collegata non solo al corretto funzionamento dell’impianto (che ben potrebbe essere “a norma”, ma dispendioso energeticamente), bensì al tipo di impianto e alla sua resa energetica (coibentazione, uso di energie rinnovabili, utilizzo di specifiche tecnologie e metodologie costruttive di bio-edilizia, ecc.).

Del resto la finalità della norma è quella di contribuire al miglioramento della sicurezza dell´approvvigionamento energetico e alla tutela dell´ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Infatti stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell´energia sotto il profilo costi e benefici.

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